Per IMPRESE FEMMINILI si intendono le realtà imprenditoriali costituite in misura non inferiore al 60% da donne.
Nella definizione del Legislatore si fa riferimento comunemente alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni che indica per “Imprese femminili” (articolo 2, comma 1, lettera a), le PMI costituite in forma di:
Nell’ambito del panorama bancario italiano le imprese femminili possono accedere a finanziamenti garantiti dallo Stato avvalendosi del Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/1996
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente.
Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
L’agevolazione non si riferisce ad un contributo economico, ma al vantaggio trasmesso all’impresa richiedente in termini di maggior volume di credito concesso o nel minore tasso di interesse applicato sull’operazione, o in alternativa alle minori garanzie richieste a supporto del finanziamento.
Alle richieste di garanzia per le imprese femminili viene riconosciuta:
Sempre nell’ambito di operatività del Fondo di Garanzia è stata istituita la “sezione speciale” Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità destinata alla concessione della garanzia a favore delle Imprese femminili e delle donne rientranti tra i Professionisti.
Mediante detta Sezione Speciale i soggetti beneficiari finali (cioè solo le imprese femminili) possono richiedere la prenotazione della garanzia direttamente al Gestore del Fondo di Garanzia: una volta “prenotata” la richiesta di garanzia, si avvia l’iter istruttorio con cui il Gestore del Fondo valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità.
Alle richieste di prenotazione è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione.
In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
Solo a questo punto l’impresa richiedente potrà presentare all’intermediario (Banca/Confidi/Società di leasing) la modulistica necessaria per richiedere il finanziamento la cui garanzia a supporto dovrà essere confermata entro 3 mesi dalla delibera del Fondo.
Ancora una volta trovate che alla base di tutto vi è la necessità di adeguata informazione e di una assistenza professionale mirata: un accompagnamento necessario che parta dalla comprensione dei requisiti soggettivi, da un lato, e dei progetti di crescita, dall’altro: è questa la assistenza che merita - ancor di più - l’impresa al femminile