Fondo di Garanzia PMI: ampliamento del plafond di garanzia a eur 5MLN e novità sui regìmi di agevolazione
  • 30 aprile 2024

Fondo di Garanzia PMI: ampliamento del plafond di garanzia a eur 5MLN e novità sui regìmi di agevolazione

AMPLIAMENTO DEL PLAFOND DI GARANZIA A € 5 MLN

METODO DEI PREMI ESENTI (solo per PMI e Professionisti)

AMPLIAMENTO DEL PLAFOND DI GARANZIA A € 5 MLN – METODO DEI PREMI ESENTI (solo per PMI e Professionisti)

Grazie all’introduzione del metodo dei “premi esenti” (dal 29/02/2024) raddoppia - passando quindi da € 2,5 mln a € 5 mln - l’importo massimo che il Fondo di Garanzia per le PMI può garantire su finanziamenti/affidamenti per singolo soggetto beneficiario-impresa (m-PMI o professionista).

È importante evidenziare che tale metodo/opzione si applica esclusivamente:

·         - per operazioni a valere sul regime “DE MINIMIS” o “D’ESENZIONE” (e non invece per operazioni a valere sul Quadro Temporaneo);

·         - qualora l’importo garantito totale del singolo beneficiario, sommando la nuova operazione con quelle già in essere, risultasse compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Il sistema di quantificazione dell'ESL-Equivalente di Sovvenzione Lordo - previgente poteva essere utilizzato, per normativa europea, solo per le PMI e solo per importi di garanzia pubblica fino a eur 2,5/MLN.

Un nuovo "metodo" - in corso di approvazione da parte della Commissione europea - consentirà a PMI, Mid-Cap e Professionisti di poter beneficiare del nuovo limite di 5/MLN di euro.

Nell'attesa, solo per PMI e Professionisti, è possibile utilizzare il Metodo dei premi esenti che prevede l'applicazione di un premio annuo definito in base in base alla classe di valutazione del Soggetto Beneficiario, determinata dal modello di "rating" del Fondo.

Al fine del calcolo dell’ESL il metodo dei premi esenti prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale, determinata ai sensi del modello di valutazione del Fondo, come illustrato nella seguente tabella:

Qualora non fosse possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale viene applicata l'aliquota fissa del 3,8%, ovvero il premio che sarebbe applicabile alla sua impresa controllante, qualora esistente e determinabile sulla base della precedente tabella.

Il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

L’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per il soggetto beneficiario finale sarà determinato calcolando la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, calcolata ai sensi della normativa applicabile.

NOTA BENE 1]: il calcolo del premio viene effettuato esclusivamente per la determinazione dell'ESL e non un versamento dovuto dal soggetto beneficiario della garanzia pubblica.

NOTA BENE 2]: il metodo di calcolo dei “premi esenti” comporta un assorbimento di ESL maggiore rispetto al metodo ordinario, in particolare su scadenze più lunge e classi di rating FC G più basse (…8-9-10). Quindi, per impostare un’operazione di finanziamento a valere sulla garanzia del Fondo Centrale sarà indispensabile controllare preventivamente la capienza del plafond De minimis o il rispetto del limite di intensità di aiuto del Regime D’esenzione, considerando anche l’ESL dell’operazione “premi esenti” che si sta impostando.

Il Soggetto Richiedente (Banca / Confidi) dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito moduloRichiesta di applicazione del metodo dei premi esenti per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo”, indicando alternativamente:

-la classe e fascia di valutazione MCC dell’impresa beneficiaria, se questa è in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente;

 -in caso l’impresa oggetto di valutazione (beneficiaria) non sia in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali e che sia controllata da un’altra impresa, sarà necessario indicare nel modulo la classe e fascia di valutazione MCC di tale impresa controllante;

-che l’impresa oggetto di valutazione (beneficiaria) non è in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente e non è controllata da alcuna impresa, ovvero l’eventuale impresa controllante non è in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente.

 

AMPLIAMENTO DEL PLAFOND DI GARANZIA A € 5 MLN

AIUTI DI IMPORTO LIMITATO

per PMI e Mid-Cap: valido fino al 30/06/2024, salvo proroghe.

Dal 27/03/2024, in alternativa al metodo dei premi esenti, è possibile sforare lo storico tetto dei 2,5 milioni di importo garantito dal Fondo (fino al massimo di € 5/MLN) verificando che la propria impresa sia ammissibile al regime di “Aiuti di importo limitato” in aderenza al Quadro Temporaneo TCTF, sezione 2.1.

Tale “opzione” è al momento percorribile fino al 30/06/2024, salvo eventuali proroghe.

Fermo restando l’importo massimo del plafond MCC, pari ad € 5 mln per singolo soggetto beneficiario, l’importo massimo garantibile ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF è pari a:

- euro 2.250.000,00 per le imprese dell’industria, del commercio e dei servizi

- euro 280.000,00 per le imprese dell’agricoltura

- euro 335.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura

 N.B. Anche per il Quadro Temporaneo è previsto un massimale di agevolazioni ottenibili (come per il regìme de minimis, ove il tetto massimo è di € 300.000).

In questa fattispecie l’importo dell’aiuto (“ESL”) è esattamente pari all’importo garantito dal Fondo (finanziamento di € 100.000 garantito al 64% da Fondo, l”ESL” sarà pari a 64 mila euro); per questo sarebbe opportuno verificare preventivamente da RNA la presenza di altre agevolazioni ottenute in passato dall’impresa sul Quadro Temporaneo TCTF - sezione 2.1 .

Per presentare una richiesta di garanzia a valere su tale regime di aiuti è necessario che l’impresa dichiari nel modulo di Domanda di Agevolazione (già “Allegato 4”):

a)     che la domanda di agevolazione sia collegata alle esigenze di liquidità, che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);

b)    di impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo previsto dalla citata Regolamentazione;

c)     che il soggetto beneficiario finale non sia tra le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni e non è posseduto o controllato da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;

d)    che, nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

Per la garanzia di cui sopra non sono previsti vincoli sull’importo e durata del finanziamento, fermo restando quanto previsto nella Circolare 7.2024 in merito alle condizioni di ammissibilità.

 

NOVITA’ SUL REGIME DE MINIMIS

Dal 1° gennaio 2024 è stato incrementato il massimale degli aiuti concessi in regime De minimis:

§ da € 200.000 a € 300.000 per impresa unica

§ cioè l’insieme delle imprese fra le quali esistono rapporti di controllo/collegamento/associazione,

§ nell’arco degli ultimi 3 anni, calcolati “su base mobile” (va presa come riferimento per retro-calcolare il triennio la data di richiesta dell’ultima agevolazione, o meglio se disponibile la data di concessione dell’ultima agevolazione).

Questa novità normativa consente alle PMI di accedere e ottenere agevolazioni pubbliche in regime De minimis (come la garanzia del Fondo Centrale) per un importo complessivo superiore rispetto al passato.

Avranno, inoltre, accesso al De minimis con plafond di € 300.000 anche le imprese:

·         attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della Pesca e dell'acquacoltura (precedentemente escluse dal De minimis);

·         di Autotrasporto (in precedenza il plafond per l’autotrasporto era pari a € 100.000). Sono inoltre ammissibili le operazioni finalizzate all’acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto, in precedenza escluse dalla normativa.

 

RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO IN VIGORE

Di seguito uno schema di riepilogo su regimi di aiuto in vigore sul Fondo e modalità di calcolo dell'aiuto: