Vertice UE: 2 settimane per decidere, nella contrapposizione “Pro-Eurobonds” vs. “Rigor Nordis”
  • 26 marzo 2020

Vertice UE: 2 settimane per decidere, nella contrapposizione “Pro-Eurobonds” vs. “Rigor Nordis”

Ma da UE, Commissione Europea e BCE arrivano le misure di concessione per favorire Imprese e Banche

Nella “riunione fiume” del 26/03 - in videoconference durata diverse ore - i leader UE hanno dato due settimane di tempo ai Ministri delle Finanze per mettere a punto i dettagli tecnici delle linee di credito necessarie a proteggere e rilanciare l’economia europea: sul tavolo rimane una inconcepibile contrapposizione di fondo tra due modelli che si incentrano su:

  • condizioni o meno sul MES (Paesi del nord Europa, più “rigoristi”)
  • e ipotesi di pensare, finalmente, a strumenti di debito europei, c.d. “Euro-bonds” (o Coronabonds).

Intanto (e meno male) avanzano le nuove regole europee, temporanee e straordinarie, per affrontare al meglio la situazione di emergenza in atto:

Commissione UE: sospeso il patto di stabilità

Con una decisione senza precedenti la Commissione UE allenta i vincoli di spesa e consente ai Governi nazionali di immettere nel sistema tutto il denaro di cui hanno bisogno per affrontare l’emergenza dalla diffusione del Covid-19.

 

BCE, acquisti senza limiti con il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) strumento straordinario da 750/MLD di euro

La BCE ha sospeso la regola del limite agli acquisti su emittente ed emissione e potrà quindi acquistare titoli di Stato e Obbligazioni (Bond) emessi da enti internazionali e sovrannazionali senza limiti nel nuovo e straordinario programma PEPP, con durata sino al 31/12/2020. Viene quindi meno il vincolo agli acquisti prima vigente: il 33% per i titoli di Stato e il 50% per i titoli sovranazionali.

Gli acquisti saranno fatti nella misura ritenuta «necessaria e proporzionata» per rispondere alle minacce poste dalle condizioni straordinarie sull’economia e sui mercati in questa pandemia, e il tutto per «centrare l’obiettivo del suo mandato».

Nel regolamento viene inoltre puntualizzato che gli acquisti del PEPP potranno spaziare su titoli e attività con durata da 70 giorni a 30 anni e che anche i titoli di stato greci entrano nel nuovo programma straordinario.

 

Commissione UE: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

Con la Comunicazione 2020/C91 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020 – viene introdotto un nuovo Quadro temporaneo sino al 31/12/2020 per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. La Comunicazione è stata adottata in base all’art. 107, paragrafo 31, lettera b) del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE), grazie al quale la Commissione Europea può autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti di stato (in deroga alle disposizioni già vigenti) per “porre rimedio a gravi perturbazioni nella economia della UE”.

Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 22, lettera b), del TFUE gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia.

Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente.

Il nuovo Temporary Framework introduce la possibilità agli Stati membri di istituire regimi di Aiuti di Stato, osservando le seguenti condizioni:

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Viene istituito un regime di aiuto temporaneo che permette agli Stati membri di concedere aiuti fino a 800 mila euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e agevolazioni di pagamento.

L'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che successivamente sono entrate in difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19. L'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità, gli Stati membri possono concedere garanzie pubbliche sui prestiti per periodo e importo limitato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. per le PMI i premi minimi per l’accesso a garanzie pubbliche sono stabiliti in base a predefiniti margini di rischio di credito collegati alla durata dei prestiti. Per prestiti con scadenza a 1 anno (0,25%), per prestiti con scadenza a 2-3 anni (0,50%), per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni (1,00%);
  2. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
  3. la garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020;
  4. per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non deve superare il doppio delle retribuzioni dell’anno 2019 (o dell’ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell’impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori). Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato per i primi due anni di attività. In alternativa il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato nel 2019. Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità fino a 18 mesi dalla data di concessione;
  5. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;
  6. la durata della garanzia pubblica è limitata ad un massimo di sei anni e non può superare: il 90% del finanziamento nei casi in cui sia prevista la ripartizione delle perdite in modo proporzionale e alle stesse condizioni tra l’ente creditizio e lo Stato. L'importo garantito deve ridursi in proporzione al rimborso del prestito;
  7. la garanzia può riguardare sia i prestiti per investimenti, che quelli per capitale di esercizio;
  8. la garanzia può essere concessa a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019 ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti

Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese, gli Stati membri possono istituire regimi di aiuto per prestiti a tasso di interesse agevolato, per un periodo limitato purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. i prestiti sono concessi a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) vigente il 1° gennaio 2020 più predefiniti margini di rischio di credito (spread), collegati alla durata dei prestiti. 0,25% per prestiti con scadenza a 1 anno, 0,50% per prestiti con scadenza a 2-3 anni, 1,00% per prestiti con scadenza da 4 a 6 anni;
  2. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali valori di riferimento come base, ma con la possibilità di modulare scadenza, prezzo e percentuale di copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
  3. i contratti di prestito sono sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di 6 anni;
  4. per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo finanziato non deve superare il doppio delle retribuzioni dell’anno 2019 (o dell’ultimo anno disponibile) a carico del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale che lavora nel sito dell’impresa anche se formalmente nel libro paga di subappaltatori). Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, il prestito massimo non deve superare il costo del lavoro annuo stimato. In alternativa, il prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato del beneficiario nel 2019. Con adeguata giustificazione e sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario delle sue esigenze di liquidità, per le PMI l'importo del prestito può essere aumentato, per coprire il fabbisogno di liquidità, fino a 18 mesi dalla data di concessione;
  5. per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello indicato al precedente punto d., con giustificazione adeguata e purché la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita;
  6. il prestito può riguardare sia le esigenze di investimento, sia il capitale circolante;
  7. il prestito può essere concesso a un'impresa che non era in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che in seguito è entrata in difficoltà a causa dell'epidemia COVID-19.

Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari

Aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse ridotti possono essere forniti alle imprese che affrontano un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o tramite istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In quest’ultimo caso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tali aiuti sono destinati direttamente alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o altri intermediari finanziari.
  • gli enti creditizi o gli altri intermediari finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire i vantaggi sui beneficiari finali dimostrando di applicare un meccanismo che garantisca che i vantaggi sono trasferiti nella misura più ampia possibile sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti in materia di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi. Quando esiste un obbligo legale di estendere la durata dei prestiti esistenti per le PMI, non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Assicurazione crediti all’esportazione a breve termine

La comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (lo "STEC") stabilisce che i rischi negoziabili non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri.

Considerato che a causa dell'attuale epidemia ci possono essere situazioni di impossibilità a trovare la copertura assicurativa sul mercato, tali coperture possono essere sostenute con il sostegno degli Stati membri.

L'uso dell'esenzione relativa ai rischi non negoziabili di cui al paragrafo 18, lettera d), dello STEC sarà comunque considerato giustificato se: a) un noto assicuratore internazionale di crediti privati all'esportazione e un assicuratore nazionale di crediti forniscono la prova dell'indisponibilità di tale copertura; oppure b) almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro presentano prove del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche.

 

La Comunicazione 2020/C91 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, è impegnata a garantire una rapida adozione delle decisioni previa notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla Comunicazione stessa.

Gli Stati membri sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione delle loro proposte e notificare i regimi di aiuto per introdurre tali misure nel modo più rapido e completo possibile.