“DL Liquidità” - D.L. 8 aprile 2020 Art. 13 co.1 lettera “M”: micro-finanziamenti fino a € 25.000
VADEMECUM-3
COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LIQUIDITA’ di importo FINO A 25mila euro GARANTITI AL 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI
L’urgenza è massima, la necessità di liquidità è altissima e diffusa, ma la concreta applicazione delle misure previste dal DL-Liquidità non è immediata così come non è prevista alcuna forma di automatismo.
Premesse:
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il Fondo Centrale di Garanzia - gestito da MCC - ha attivato dal 17 aprile la procedura di inserimento, da parte delle Banche, delle richieste di garanzia pubblica (FCG) sul proprio “Portale” per finanziamenti fino a 25mila euro
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l’accesso ai c.d. micro-finanziamenti (fino al 25% dei Ricavi e comunque fino a € 25mila) non è automatico
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gratuita, rapida ed automatica è solo una parte del processo, cioè la garanzia al 100% dello Stato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
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le Banche non sono tenute ad erogare il finanziamento, che sarà regolato a tassi di interesse “calmierati”, ma non azzerati (ragionevole stimare un range tra 1% e 2%)
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i nuovi Processi e Prodotti bancari sono disponibili in maniera difforme da banca a banca, nonché basati su procedure diverse (piattaforme online, modulistica scaricabile online, modulistica compilabile da inoltrare via mail, etc.)
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è opportuno preparare adeguatamente i dati aziendali minimi (ne sono richiesti diversi, li vedremo in dettaglio)
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è opportuno preparare adeguatamente i documenti minimi (sono diversi ed è legittimo che la Banca li chieda, sia per rispondere ad una stringente normativa di settore -che dovrebbe essere semplificata in fase di emergenza-, sia per verificare quanto dichiarato dall’impresa)
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le Banche affiancano giustamente la propria modulistica di Richiesta di finanziamento alla Richiesta di Garanzia pubblica di cui all’Allegato 4-bis
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le tempistiche di erogazione bancaria sono variabili, ragionevolmente prevedibili da 2/3 gg. lavorativi a 10/14 gg (ma di certo non si deve attendere, per l’erogazione, la conversione in legge del D.L. !)
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la documentazione richiesta dovrebbe essere minima e l’iter di lavorazione privilegia, ovviamente, le imprese-già-clienti dell’istituto
- è chiaramente indicato da ABI (Comunicazione 24 Aprile 2020) che possono essere erogati solo nuovi finanziamenti, cioè in aggiunta alle linee di credito pre-esistenti e che non possono essere “assorbite” - né in parte né in toto - dalla nuova erogazione (per tale finalità è prevista infatti la lettera E) 13 co.1 del DL-Liquidità).
QUI TRA GLI ALLEGATI un aggiornamento scaricabile del "Vademecum-3 IN PDF", strumento operativo per comprendere al meglio la misura di agevolazione introfotta dal DL Liquidità - Art. 13 co.1 Lettra "M".