UE in aiuto delle micro e piccole imprese
  • 17 luglio 2020

UE in aiuto delle micro e piccole imprese "in difficoltà" (secondo la normativa europea)

La terza modifica al "Temporary Framework" (Quadro temporaneo di aiuti straordinari alle PMI, valido sino al 31.12.2020, a sostegno dell’economia nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19) riporta la possibilità di sostegno anche alle imprese in difficoltà secondo la normativa europea.

Diverse tipologie di aiuto, prima della modifica della Commissione Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2020, erano "incerte" per una vasta platea di imprese, ma saranno ora disponibili per molte imprese italiane, in particolare le Micro e Piccole imprese, quelle cioè che:

 - impiegano non più di 50 occupati 

 - e hanno fatturato-annuo non superiore a €10 milioni.

Anche se alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano «in difficoltà» secondo la normativa europea  - vedi infra articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014 -possono accedere a tutte le misure di sostegno che richiedono il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro Temporaneo” di Aiuti di Stato, tra i vari ricordiamo:

 - contributo a fondo perduto - Art. 25 del DL 34/2020 "Rilancio"

 - credito di imposta sulle locazioni degli immobili ad uso non-abitativo e l'affitto di azienda, - Art. 28 del DL 34/2020 "Rilancio"

 - credito di imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro - Art. 120 del DL 34/2020 "Rilancio"

 - abbuono del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP - Art. 24 del DL 34/2020 "Rilancio".

Il “Quadro Temporaneo” di Aiuti di Stato costituisce un insieme di norme straordinarie e limitate nel tempo (sino al 31.12.2020, salvo eventuali proroghe) che mirano a dare un sostegno a imprese, comunque dai fondamentali economici e finanziari "sani", ma che si sono trovate in difficoltà finanziarie a causa della pandemia; difficoltà, dunque, "indotte" dalla situazione emergenziale e non "pre-esistenti" alla pandemia. Fino alla introduzione di questa terza modifica al "Temporary Famework" erano escluse dagli Aiuti di Stato rientranti nel Quadro Temporaneo le imprese, di tutte le dimensioni, che si trovavano, già alla data del 31 dicembre 2019, in una situazione di «difficoltà» secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In sintesi, si tratta:

1) delle società di capitali che abbiano perso più della metà del capitale sociale a causa di perdite di esercizio;

2) delle società di persone (nelle quali, secondo la definizione europea, almeno alcuni soci abbiano responsabilità patrimoniale illimitata) che abbiano perso più della metà dei fondi propri, a causa di perdite di esercizio

4) delle imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;

5) delle imprese (diverse dalle PMI) che negli ultimi 2 esercizi presentano, congiuntamente:

   I) un rapporto Debito/Patrimonio Netto contabile superiore a 7,5

   e

   II) un ratio di copertura degli interessi (Ebitda/O.F.) inferiore a 1 (quindi: gli interessi passivi superano il Margine Operativo Lordo)

 

LA TERZA MODIFICA del "Quadro Temporaneo"

In particolare supporto alle Micro e Piccole imprese - la stragrande maggioranza nel contesto economico italiano - la Commissione Ue ha apportato la modifica in parola del Quadro Temporaneo introducendo una deroga sugli aiuti che ora possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché:

 - non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale

 - e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (non ancora rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione).

 

LA APERTURA DELLA Legge 40/2020 di conversione del DL-Liquidità

Già la legge di conversione del c.d. "D.L. Liquidità" aveva riaperto alle imprese con difficoltà finanziarie antecedenti alla fase emergenziale in particolare prevedendo per i finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia PMI (articolo 13, co. 1, lettera m) che:

La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo”.

Per i micro-prestiti garantiti al 100% dal Fondo Centrale la legge di conversione rimette in gioco, dunque, imprese e professionisti "contrassegnati" da esposizioni -nei confronti del soggetto finanziatore - classificate prima del 31 gennaio 2020 come "inadempienze probabili" o "scadute/sconfinanti deteriorate" in base alla disciplina bancaria (paragrafo 2, parte B, delle Avvertenze Generali della Circolare della Banca d'Italia 30 luglio 2008, n. 272) a condizione che:
 - alla data della richiesta del finanziamento,
 - le esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47bis, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento Ue 575/2013.
 
E' confermata ferma, invece, la esclusione per i soggetti con esposizioni classificate com  "sofferenze" indipendentemente dalla data della classificazione.
 
Si ricorda che:
- ) per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili;
 
- ) per inadempienze probabili (UTP - unlikely to pay) si intendono le esposizioni creditizie per le quali la banca valuta improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente le sue obbligazioni, a prescindere dalla presenza di eventuali rate scadute e non pagate;
 
 - ) per inadempienze scadute o sconfinanti deteriorate si intendono le esposizioni che risultano scadute o esuberano i limiti di affidamento da oltre 90 giorni continuativi.
 
Nella scrittura originaria del Decreto Legge (DL Liquidità), i soggetti con inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate -sempre verso il soggetto finanziatore- erano ammessi ai mini-prestiti garantiti al 100% solo se tale classificazione era successiva al 31 gennaio 2020.
 
La legge di conversione riapre anche ai beneficiari con esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate già prima del 31 gennaio 2020 che sono state oggetto di concessioni da parte del soggetto finanziatore, ivi compreso il caso in cui sia trascorso meno di un anno da quando le concessioni sono state accordate, se però alla data di entrata in vigore del D.L. Liquidità ( 9 aprile 2020 ) tali esposizioni non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle concessioni e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.