Pubblicato in G.U. il Decreto Legge  n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”: sintesi delle principali novità
  • 17 marzo 2020

Pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”: sintesi delle principali novità

Il Consiglio dei Ministri del 16 Marzo ha approvato il decreto c.d. “Cura Italia”.

Come ha chiarito il Ministro dell’Economia Gualtieri, nell’ambito della immediata conferenza stampa, il decreto riguarda soltanto le misure ritenute più urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato di “Decreto Marzo”); nonostante il decreto approvato sul piano economico copra in utilizzo tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento, a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile, auspicabilmente coperto da risorse UE.

Definitivo e pubblicato in G.U. - #70 edizione straordinaria del 17/03/2020 - il testo del decreto “Cura Italia”, che si articola in 5 parti:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionaleprotezione civilee gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazionee ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Qui di seguito, una tabella di sintesi delle misure più significative:

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo
(articoli 60 e 61)
 

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sospensione dei versamenti
(articolo 60)
 

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali
(articolo 60)
 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
(articolo 61)

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti:

Le filiere ammesse

·      Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

·      Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

·      Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e VLT;

·      Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

·      Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

·      Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

·      Asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

·      Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

·      Aziende termali, centri benessere

·      Parchi divertimento o tematici

·      Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

·      Servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

·      Noleggio mezzi trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

·      Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

·      Attività di guida e assistenza turistica;

·     Servizi di trasporto merci.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi
(articolo 67)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi da Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

·       la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

·       la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Ritenute d’acconto: rinvio
(articolo 62)

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
(articoli 58 e 64)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
(articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta contratti di locazione
(articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali
(articolo 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
(articoli 27 e 96)

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti
(articolo 35)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Ampliamento beneficiari sospensione mutui prima casa c.d. “Fondo Gasparrini”
(articolo 54)

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del DL, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo (di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007): è ampliata a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Moratoria prestiti Micro e PMI
(articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Micro e PMI è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e PMI che:

-       non presentino esposizioni classificate a “deteriorato”

-       E che abbiano subito gli effetti diretti dall’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

Premio per il lavoro svolto nella sede
(articolo 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione Bilancio 2019
(articolo 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.