Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 è stato pubblicato in G.U. (n.° 123) ed entra in vigore oggi.
In 77 articoli di un D.L. che stanzia 40/MLD in extra deficit - “Il più grande sostegno è la riapertura e noi vogliamo accompagnare il Paese in questi mesi positivi ma difficili” è l'affermazione più importante del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha presentato il provvedimento in conferenza stampa lo scorso 20 maggio insieme al ministro dell’economia Daniele Franco.
Le misure sono principalmente rivolte a
- imprese,
- credito,
- lavoro,
- giovani,
- salute
- e servizi territoriali.
Soffermandoci sul tema credito "più caldo", qui di seguito il testo:
Titolo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese
Articolo 16 - Proroga moratoria per le PMI
- Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e 8.
- La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il perimetro delle nuove Moratorie
La proroga al 31 dicembre 2021 per la moratoria su operazioni di credito riguarda:
- imprese che siano ricomprese nella definizione (europea) di PMI (quindi micro, piccole e medie imprese, ditte individuali, titolari di partita iva);
- imprese già ammesse alle misure di moratoria di cui a tutte e tre le fattispecie ex lege (a, b e c) dell'art. n. 56, comma 2, del DL c.d. Cura Italia, ossia:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al (30 giugno 2021>>31 dicembre 2021);
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del (30 giugno 2021>>31 dicembre 2021); i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al (30 giugno 2021>>31 dicembre 2021); alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del ((30 giugno 2021>>31 dicembre 2021); e' sospeso sino al (30 giugno 2021>>31 dicembre 2021); e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La modalità semplificata
Non è previsto come in passato alcun automatismo, ma è espressamente richiesto che l’impresa beneficiaria:
- si attivi per comunicare formalmente al soggetto finanziatore di volersi avvalere della nuova proroga,
- lo faccia entro la scadenza del 15 giugno 2021,
- a mezzo di una semplice PEC-mail.
La condizione
La misura è soggetta ad autorizzazione UE e il Fondo Centrale di Garanzia dovrà emanare le nuove disposizioni operative entro 30 giorni.
L'oggetto della proroga di Moratoria
La moratoria interessa le sole Quote-capitale, ove prevista, ossia per le operazioni che prevedono un piano di rimborso rateale, mentre gli Interessi andranno corrsiposti alla Banca o all'Intermediario Finanziario (soggetto finanziatore).