Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
In vigore da oggi il tanto attesso "DL Liquidità" con misure urgenti a sostegno delle Imprese in materia di:
- credito alle M-PMI (Art. 13) con il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96)
- credito alle Imprese - soprattutto Grandi imprese - a mezzo di Garanzie SACE-Stato (Art. 1)
- sostegno all'Export, all'internazionalizzaione e agli investimenti delle Imprese
- sospensione di versamenti tributari e contributivi
- adempimenti fiscali
- proroga di termini amministrativi per le imprese
- proroga di provvedimenti processuali
- differimento della entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza di impresa (di cui al D.Lgs. 14/2019)
- misura Golden Power.
D.L. 8 aprile 2020, n. 23
CAPO I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE - Artt. 1-3
CAPO II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - Artt. 4-14
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA - Artt. 15-17
CAPO IV
MISURE FISCALI E CONTABILI - Artt. 18-35
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI - Artt. 36-37
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO - Artt. 38-44.
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Gli aspetti più rilevanti del D.L. 23/2020 per il sostegno al credito delle imprese riguardano:
- il potenziamento e l’ampliamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) -noto anche come “Fondo Centrale di Garanzia PMI”- per contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 (Art. 13);
- l’attivazione straordinaria e temporanea della Garanzia dello Stato, attraverso SACE SpA, su operazioni di credito bancario per Grandi Imprese (Art. 1), solo in parte fruibili per le PMI, chiamate anche ad un preventivo “pieno” utilizzo delle potenzialità offerte dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Articolo 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI
La norma riprende l'impianto delineato dall'articolo n.49 del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia” che viene quindi abrogato per andare ad estendere e rafforzare le misure in esso previste, tutte incentrate sullo strumento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, co. 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare vengono riprese e confermate le previsioni straordinarie e limitate nel tempo (non più sino al 30.09.2020, ma estese sino al 31.12.2020) relative a:
- gratuità della garanzia del Fondo Centrale;
- innalzamento da 2,5 a 5/MLN di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
- la possibilità del Fondo Centrale di rilasciare garanzia su operazioni di Rinegoziazione, a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%;
- l'allungamento automatico delle garanzie del Fondo già in essere per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata - anche in autonomia – dal soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario);
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
- la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500mila;
- l'innalzamento della garanzia del Fondo su Portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%);
- l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori Autonomi titolari di partita iva) la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.
Ciò premesso, la norma introdotta dall’articolo n.13 interviene con una serie di nuove misure, tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative in particolare a:
- l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% (e, previa autorizzazione della Commissione Europea, potenzialmente al 100%) dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente dell'80% (per la garanzia diretta) e del 90% (per la riassicurazione) previste dalla precedente formulazione dell’articolo 49 del D.L. Cura Italia; tali percentuali operano sino alla autorizzazione della Commissione Europea, ma è possibile sin da subito incrementare la garanzia del Fondo al 100% mediante il concorso della garanzia dei Confidi.
E’ necessario chiarire che le operazioni di finanziamento che possono accedere a detta Garanzia Pubblica devono rispettare requisiti di durata e di importo:
- durata massima 6 anni (72 mesi);
- importo che non può superare, alternativamente: (e come interpretare questo "alternativamente"?):
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- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 (non è chiaro da dove debba essere preso il dato del fatturato totale);
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
- accesso alla garanzia del 100% del Fondo e senza valutazione dello stesso per nuovi finanziamenti fino a € 25.000 concessi a Micro e PMI [€ 25.000 è il"massimo" importo: ATTENZIONE al limite del 25% del Fatturato dell'impresa da ultimo Bilancio chiuso o da ultima Dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta dellagaranzia] ; le operazioni sono finanziate a tasso calmierato; viene rafforzata la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economicofinanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni (fino ad importo di € 800.000): per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2/MLN di euro e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la integrazione della garanzia (in addizionalità) dei Confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate dal soggetto finanziatore come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (MA ATTENZIONE l’accesso all’agevolazione è però condizionato al fatto che dette classificazioni non siano precedenti al 31 gennaio 2020; restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”) e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è però condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019.
- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni, di importo superiore a euro 800.000 e sino a euro 5/MLN (euro 2,5/MLN sino alla autorizzazione della Commissione Europea) sotto determinati limiti di importo richiedibile;
- possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di Dipendenti non superiore a 499 (c.d. “Mid-Cap”).
Il comma 2 dell'articolo n. 13 introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia ali'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.
La dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le PMI viene ampliato ulteriormente rispetto alle previsioni del D.L. “Cura Italia” (+ 1,5/MLD di euro) con risorse aggiuntive, sempre per il 2020, di 249/MLN di euro per un totale di disponibilità aggiuntive di 1,75/MLD di euro con le quali è ragionevole ipotizzare (con un moltiplicatore di 12-14) la mobilitazione di circa 24-25/MLD di nuovi finanziamenti a Micro e PMI.
Il precedente articolo 49 del D.L. n. 18/2020 viene abrogato.