Pronte le modalità operative per le garanzie-SACE di cui all’art.1 del DL-Liquidità
  • 21 aprile 2020

Pronte le modalità operative per le garanzie-SACE di cui all’art.1 del DL-Liquidità

Roma 21.04.2020

ABI comunica che sono state concordate con SACE SpA le modalità operative per l’accesso fino al 31 dicembre 2020 alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del DL-Liquidità da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Si tratta di misura per il finanziamento, in questa fase di emergenza e fino al 31.12.2020 delle imprese di Grandi dimensioni, con limitato accesso alle Medie imprese - o più in generale PMI- solo dopo che queste abbiano esaurito le potenzialità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (con accesso ampliato a eur 5/Mln per impresa).


Di seguito e nel documento ABI più completo in allegato si illustrano i principali contenuti delle modalità operative.

 

SACE SpA ha predisposto un apposito portale www.sacesimest.it/garanziaitalia attraverso il quale le banche potranno presentare le domande di garanzia e ottenere le relative risposte di ammissione in temi brevi.


La banca che intende richiedere la garanzia deve aderire alle “Condizioni generali” e ai relativi allegati, mediante sottoscrizione in firma digitale dell’“Atto di Adesione” riportato sempre nelle “Condizioni generali” ed inviare lo stesso, via PEC, all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it.


Oltre al portale “Garanzia Italia” specificamente dedicato alle banche, sul sito della SACE è anche disponibile per gli operatori (banche e imprese) un simulatore in grado di restituire in particolare l’importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall’impresa.


E' prevista una procedura “semplificata” per la concessione di garanzia SACE in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, mentre per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto MEF, sentito il MiSE, sulla base dell’istruttoria SACE.

La valutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dall’impresa e le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’Impresa beneficiaria.


La banca dovrà dichiarare che:
a) ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);
b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE;
c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

d) alla data del 29 febbraio 2020, l’impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario;
e) l’importo del Finanziamento, non è superiore a quanto previsto dal DL “Liquidità”;
f) secondo quanto dichiarato dall’Impresa nella Richiesta di Finanziamento, l’importo del finanziamento rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia;
g) all’esito della concessione del Finanziamento, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’Impresa beneficiaria risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.


L’eventuale non veridicità delle informazioni fornite dall’impresa alla banca riguardo ai punti c), e) e f) di cui sopra non determineranno in alcun caso il venir meno della garanziada parte della SACE.