Organismo dei Confidi minori (OCM) - Avvio della gestione dell'ELENCO dei Confidi di cui all'art.112 del T.U.B.
  • 11 febbraio 2020

Organismo dei Confidi minori (OCM) - Avvio della gestione dell'ELENCO dei Confidi di cui all'art.112 del T.U.B.

Come informa prontamente la Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza e supervisione sul sistema bancario e finanziario, ai sensi del d.lgs. 141/2010, il Consiglio di Gestione dell'Organismo Confidi Minori (OCM) ha comunicato che "a partire dal giorno 10 febbraio 2020 è avviata la gestione dell'elenco dei confidi di cui all'art.112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 da parte dell'OCM (Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi di cui all'art. 112 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ed è, pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione nell'elenco medesimo. Sul sito dell'Organismo, con indirizzo  www.organismocm.it , sono presenti le informazioni necessarie per la corretta presentazione delle istanze".

Analoga comunicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 febbraio 2020.

 

Ai sensi dell'art. 10, del d.lgs. 141/2010, i CONFIDI MINORI iscritti nella sezione dell'elenco generale ex previgente art. 155 comma 4, del T.U. bancario, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall'avvio dell'OCM (c.d. periodo transitorio, che si concluderà pertanto il 10 febbraio 2021).

L'istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'OCM va presentata all'Organismo almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020).

 

In pendenza dell'istanza di iscrizione, i confidi possono continuare ad operare anche oltre il termine di dodici mesi.

 

Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all'OCM entro il predetto termine, o in caso di mancato accoglimento dell'istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all'attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.

 

Dal 10 febbraio la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco dei confidi minori ex art. 155, comma 4, del previgente TUB, fino alla scadenza del periodo transitorio; dalla stessa data cessa di ricevere nuove istanze di iscrizione.