Moratoria prestiti: primo sostegno finanziario alle Micro e PMI colpite dall’epidemia COVID-19
  • 20 marzo 2020

Moratoria prestiti: primo sostegno finanziario alle Micro e PMI colpite dall’epidemia COVID-19

L'articolo 56 del DL "Cura Italia" disciplina la "moratoria prestiti" per le Micro e PMI colpite dall'emergenza da Covid-19

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le Microimprese e le PMI a superare la fase più critica della contrazione di attività connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia (comma 1).

Il comma 2 dell'art. 56 dispone che della moratoria possano beneficiare - facendone richiesta formale alla Banca o altro Intermediario finanziatore (vedasi il Modulo in allegato in calce a questa pagina)- le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari.

Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  1. le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  3. il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

 

La misura si rivolge specificamente alle Microimprese e piccole e medie Imprese che:

- non presentino esposizioni classificate in "deteriorato"

e

- abbiano subìto gli effetti dell’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare il fatto che la riduzione parziale o totale dell’attività sia conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (comma 3).

L'Autocertificazione - come da Allegato in fondo alla pagina - va resa in forma di Dichiarazione sostitutiva - ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, corredato da copia di Documento di identità del dichiarante - di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Vi consigliamo di rivolgerVi al Vs. gestore bancario e al Vs. specialista crediti del Confidi per gli approfondimenti del caso.