Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari bancari e finanziari italiani.
Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento “rilevanti” per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca affidante.
Con le nuove regole - che entreranno in vigore per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE entro il 1° gennaio 2021 - viene specificato che per “arretrato rilevante” si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
E ancora: diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su altre linee di credito per “compensare” gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca, così come potrebbe, inoltre, avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate (gruppi di imprese, a livello giuridico ma anche di correlazione economica), esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso istituti di credito e intermediari finanziari, anche per importi di modesta entità.
Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
Le Persone Fisiche e le PMI - che hanno esposizioni verso la banca per ammontare complessivamente inferiore a € 1/MLN – sono considerate in default quando la somma di tutti gli importi arretrati alla banca è superiore a € 100,00 (euro cento/00).
Cosa cambia “in meglio”?
Nulla.
Cosa cambia “in peggio”?
Tutto, con ancora qualche “spiraglio” per i soggetti classificati come PMI e la normativa secondaria in corso di emanazione.
Se è rimasta invariata la Definizione di default (=quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: (1) la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie; (2) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante) è cambiata la soglia di rilevanza dell’arretrato, che “abbandona” la soglia del 5% di:
- media delle quote scadute o sconfinanti sull’intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente;
- quota scaduta o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data della segnalazione.
Con la nuova normativa UE:
1. la soglia di rilevanza dell’arretrato è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
(#1) Componente assoluta=500 euro (ridotto a 100 euro per PMI con esposizioni inferiori a 1 mln di euro)
(#2) Componente relativa= 1% dell’esposizione complessiva
2. Viene meno la possibilità di effettuare compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca
3. Estensione del default di un’esposizione a tutte le altre esposizioni: il default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come *PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l’estensione può non essere automatica.
4. Le banche dovrebbero censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri Clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.
Sul tema, a marzo 2019, è stata condotta una consultazione di Banca d’Italia sulla attuazione del Regolamento UE della Commissione europea del 19 ottobre 2017 e degli orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 destinate alle Banche. La consultazione risulta conclusa e si attende l’emanazione della normativa.
Di fronte ad un simile scenario - non “probabile”, ma addirittura imminente - non vi è altra possibilità che aumentare i propri livelli di conoscenza, preparazione e metodo nella gestione consapevole delle numeriche aziendali e dei rapporti con il sistema finanziario.