La COMPOSIZIONE NEGOZIATA della crisi al centro del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
  • 30 settembre 2022

La COMPOSIZIONE NEGOZIATA della crisi al centro del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza

Giunge a compimento il lungo iter di riscrittura della Legge Fallimentare (che rimane valido per le sole procedure già in essere) con l'entrata in vigore -dal 15 luglio 2022- del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, nella sua versione definitiva, con un corpus modificato dall'ultimo decreto legislativo (D.Lgs. 83/2022 del 17 giugno 2022). Per le nuove procedure di ricorso dei creditori, con l'entrata in vigore della nuova normativa dal 15/07/2022, prende avvio la riforma con la disciplina della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, che punta a favorire l’anticipata emersione della crisi di impresa [capo III, titolo II].

Proprio questo aspetto rappresenta una delle grandi novità del "Codice della crisi" rispetto alla Legge Fallimentare, anche se rispetto alla previsione originaria con il D.Lgs. 14/2019, risultano stemperati gli istituti:

  1. delle procedure di allerta
  2. e della composizione assistita della crisi.  

La prima versione del Codice della Crisi di cui al D.Lgs. 14/2019 dedicava ampio spazio alle c.d. allerte precoci ("early warnings"), agli obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati, nonchè alla conseguente attività di composizione assistita della crisi a cura dell'OCRI (Organismo di composizione della Crisi di Impresa)

La versione definitiva del Codice della Crisi non contiene più alcun riferimento né agli OCRI né alla procedura di composizione-assistita.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

LE MISURE CHE FAVORISCONO L'EMERSIONE DELLA CRISI

L'impianto normativo relativo alle misure volte a favorire l’emersione della crisi è ora contenuto nel titolo II° del Codice, che riporta:

  • il nuovo istituto della COMPOSIZIONE NEGOZIATA della crisi [Titolo II, artt. 12 e ss.]
  • la disciplina delle SEGNALAZIONI, che è stata oggetto di profonda rivisitazione [Titolo II, Capo III° riscritto col D.Lgs. 83/2022].

Il sistema degli early warnings (o allerta precoce) introdotto dalla prima versione del Codice della Crisi è stato di fatto sostituito dall'istituto della COMPOSIZIONE NEGOZIATA, introdotto dal D.L. 118/2021 (convertito in L. n. 147/2021), quindi inserito nel Titolo II, articoli 12 e ss. del Codice della Crisi dal D.Lgs. 83/2022, in sostituzione della disciplina dell’allerta.

Ancora nel Titolo II° del Codice della Crisi, il nuovo Capo III° norma le SEGNALAZIONI per la emersione anticipata della crisi, oltre al programma informatico di verifica della SOSTENIBILITA' del debito e di elaborazioni di piani di RATEIZZAZIONE.

 

LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI

Segnalazione dell’Organo di controllo [art. 25-octies] - L’organo preposto al controllo societario è tenuto a segnalare, formalmente e motivatamente, all’Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 per la nomina dell’Esperto (composizione negoziata). La segnalazione deve essere trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo è tenuto a riferire in ordine alle iniziative intraprese

Anche in pendenza delle trattative nel corso della composizione negoziata, rimane fermo il dovere di vigilanza dell'Organo i controllo di cui all’art. 2403 del codice civile.

Non è previsto nulla in caso di inerzia da parte dell’Organo amministrativo: la tempestiva segnalazione da parte dell’Organo di controllo e la sua vigilanza sull’andamento delle trattative nella eventuale composizione negoziata, sono elementi utili per valutare la responsabilità dello stesso organo di controllo ai sensi dell'art. 2407 del codice civile.

 

Segnalazioni dei Creditori pubblici qualificati [articolo 25-novies] 

INPS-Istituto nazionale della previdenza sociale, INAIL-Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono tenuti a segnalare

  • all’imprenditore
  • e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale (in caso di organo collegiale)
  • a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)

una serie di inadempimenti significativi, relativi alle proprie posizioni.

L’INPS è tenuta a segnalare il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di CONTRIBUTI PREVIDENZIALI di ammontare superiore:

  • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000.

L’INAIL è tenuta a segnalare l'esistenza di un debito per PREMI ASSICURATIVI scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000.

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito IVA scaduto e non versato -risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche- di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a segnalare l’esistenza di CREDITI AFFIDATI PER LA RISCOSSIONE -autodichiarati o definitivamente accertati- scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’avvio della COMPOSIZIONE NEGOZIATA. Tuttavia, nessuna segnalazione può rendere obbligatoria l’adesione da parte di un’azienda alla Composizione Negoziata, che resta uno strumento esclusivamente facoltativo. Ancora una volta quindi la segnalazione ha una finalità che si esaurisce internamente, rimettendo all’Organo amministrativo il compito di avviare, dopo aver verificato e valutato i ritardi negli adempimenti segnalati, l’eventuale procedura di composizione negoziata o altra procedura di regolazione della crisi.

L’articolo 25 decies richiede anche alle Banche un comportamento collaborativo nel facilitare l’emersione della crisi:

nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

L’articolo 25 undecies, infine, prevede l’Istituzione di un PROGRAMMA INFORMATICO, all’interno della piattaforma unica nazionale della composizione negoziata, di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici.