Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento contiene 4 Capi:
- Capo I - Sospensione e proroga di termini (artt. 1- 12)
- Capo II - Misure in materia di lavoro privato e pubblico (artt. 13-24)
- Capo III - Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute (artt. 25-34)
- Capo IV - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 35-37)
Le disposizioni introdotte con il DL 9/2020 tendono ad assicurare un primo necessario SUPPORTO ECONOMICO ai Cittadini e alle Imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS e agli episodi di diffusione del virus verificatisi in Italia.
Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Con il Capo I del provvedimento, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’), sono sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa”, ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, sono prorogati i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata: i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
Con il Capo II del decreto-legge si interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:
- Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
- Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Nel Capo III del provvedimento, tra le altre misure, sono inserite quelle inerenti:
- l’incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF, per periodi determinati e nei limiti delle risorse aggiuntive di eur 50/Mln alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle in “zona rossa”, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro del Fondo SIMEST, destinato al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
- la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
Settore TURISTICO
Con l’articolo 8 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero) inserito nel Capo I del provvedimento è previsto:
- per le strutture ricettive,
- per le agenzie di viaggio
- e per i tour operator
la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Con l’articolo 28 inserito nel Capo III del provvedimento sono previste specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere.
Qui in allegato il testo del DL 2 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Sezione Generale, n.° 53.