Roma 24 aprile 2020
In una Comunicazione agli Istituti di credito associati ABI-Associazione Bancaria Italiana fornisce una importante interpretazione della norma di legge, fornendo una concreta indicazione di operatività di assoluto rilievo per lo strumento dei "micro-finanziamenti" fino a25mila euro di cui all'art. 13 co. lettera m) del DL-Liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
La norma contenuta nel Decreto prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale - di cui alla L. 662/96 - con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione:
- i nuovi finanziamenti
- in favore di Micro e PMI (incluse le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni)
- la cui attività di impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come attestato da dichiarazione autocertificata.
Tali finanziamenti - si vedano precedenti schede al riguardo - devono prevedere che:
- l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione
e
abbiano una durata fino a 72 mesi;
- l’importo non sia superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a € 25.000).
La norma - chiarisce ABI - prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti.
Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 9 aprile 2020), corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n.18 dell’8 aprile 2020), cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020:
analogamente a quanto indicato, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.