La data del 30 giugno 2022 segnerà un vero e proprio "spartiacque" per il Credito alle Micro-PMI.
Sono passati poco più di 2 anni dall'entrata in vigore del "D.L. Liquidità" -n.° 23/2020, era l'8 aprile 2020.
Le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 hanno superato quota 240/MLD di euro, per circa n.° 2,7/MLN di pratiche presentate
Le misure emergenziali in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo troveranno applicazione fino al 30 giugno 2022.
Ne deriva pertanto un "quadro operativo" così strutturato:
- Concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19: la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Gratuità dell’intervento del Fondo per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia (Art. 8, comma 1, lettera b) del DL Energia): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Innalzamento delle percentuali di copertura in garanzia diretta e in riassicurazione/controgaranzia (Art.13, comma 1, lettera c) e lettera d) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Estensione della durata (i.e. 96 mesi) nei limiti di quanto previsto dalla normativa, delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Art.13, comma 1, lettera c-bis del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di estensione della durata presentate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Cumulabilità della garanzia del Fondo, rilasciata ai sensi del “regime de minimis” o del “regime “d’esenzione”, con la garanzia di un confidi o altro soggetto garante rilasciata su risorse proprie, ai fini dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento (Art.13, comma 1, lettera d) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca / gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo (Art.13, comma 1, lettera e) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Conferma d’ufficio della garanzia in caso di sospensione del pagamento delle rate o allungamento della durata dei finanziamenti (Art.13, comma 1, lettera f) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di conferma presentate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
- Per quanto riguarda le richieste di ammissione presentate dalle imprese start-up, la concessione della garanzia avviene senza la valutazione del business plan e dei bilanci previsionali, senza l’applicazione dei vincoli in termini di finalità e di rapporto mezzi propri/investimento (Art.13, comma 1, lettera g) del DL Liquidità)
La disciplina si applica a tutte le richieste di conferma presentate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Ammissibilità in via straordinaria delle imprese beneficiarie che:
- Presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (Art.13, comma 1, lettera g-bis) e g-ter) del DL Liquidità);
- sono state ammesse, in data successiva al 31 dicembre 2019, alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano di rientro (Art.13, comma 1, lettera g- quater) del DL Liquidità)
La disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite (Art.13, comma 1, lettera h) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie di tipo reale per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, aventi una durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00 (Art.13, comma 1, lettera i) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Incremento del 50% della quota di tranche junior coperta dal Fondo per garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (Art.13, comma 1, lettera l) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30.000 euro (Art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Possibilità per i finanziamenti garantiti ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità di adeguare l’importo entro il limite massimo di 30.000 euro (Art.13, comma 1, lettera m-bis) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Cumulabilità della garanzia del Fondo, rilasciata ai sensi Temporary Framework Covid, con la garanzia di un confidi o altro soggetto garante rilasciata su risorse proprie, ai fini dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento (Art.13, comma 1, lettera n) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Proroga di 3 mesi per tutti gli adempimenti amministrativi (Art.13, comma 1, lettera o) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutti gli adempimenti amministrativi che si generano fino al 30 giugno 2022
- Ammissibilità, in garanzia diretta, delle operazioni già perfezionate (Art.13, comma 1, lettera p) del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Ammissibilità, per le operazioni presentate ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m), degli enti non commerciali non iscritti nel Registro delle Imprese (Art.13, comma 12-bis del DL Liquidità): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- Ammissibilità delle imprese che hanno ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (Art.64, comma 3-bis del DL Agosto): la disciplina si applica a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Continueranno a trovare applicazione, invece, anche oltre il 30 giugno 2022 e pertanto non saranno soggette ad alcun termine ultimo per la presentazione delle richieste di ammissione e il rilascio di garanzie da parte del Fondo, le seguenti misure:
- Possibilità di adeguare la durata entro il limite massimo dei 15 anni delle operazioni garantite ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità;
- Possibilità di concedere sui finanziamenti garantiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022, un prolungamento non superiore a 6 mesi del periodo di preammortamento.
Per tutte le operazioni presentate/completate a far data dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2022, in particolare:
- Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
- Definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria;
- ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
Il Fondo potrà concedere:
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- Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento.
Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%; si rammenta che, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato;
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- Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione.
Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%; si rammenta che, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato;
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- Garanzie pari al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.
Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%; si rammenta che, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato.
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