Emergenza Covid-19: FOCUS SUL CREDITO A MEDIO TERMINE per Micro e PMI
  • 4 maggio 2020

Emergenza Covid-19: FOCUS SUL CREDITO A MEDIO TERMINE per Micro e PMI

MANUALE-1: COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI di importo OLTRE I 25mila euro GARANTITI dal Fondo di Garanzia per Micro e PMI

La necessità di liquidità è altissima, l’urgenza è massima, ma bisogna essere realisti:

la concreta applicazione delle misure previste dal DL-Liquidità non può essere immediata e avverrà in modo graduale, nelle prossime 2-3 settimane.

Attivati i prodotti più urgenti (Moratorie del DL-Cura Italia -Art. 56, Lett. a), b, c)-, anticipazione della CIG, micro-prestiti fino a € 25mila garantiti al 100% dal FdG) serve ora una “messa a terra” sulle altre misure di  finanziamento a medio-termine per Micro e PMI previste dal DL-Liquidità.

Premesse:

  • Il Fondo Centrale di Garanzia - gestito da MCC - ha comunicato in data 27 aprile con la Circolare n. 11/2020 [qui tra gli Allegati] la possibilità di dare avvio, da parte delle Banche, all’inserimento sul proprio “Portale” delle richieste di garanzia pubblica (FCG) ai sensi delle misure di “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo (Temporary framework) per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
  • Le misure sono molteplici ed articolate, sulla base di un testo di legge -DL Liquidità, Art. 13 pubblicato in G.U. in data 08 aprile- tutt’altro che semplice ed intellegibile.
  • Solo “a valle” di questi chiarimenti su NORME e PROCEDURE sarà possibile per gli Istituti di credito definire i propri PRODOTTI e PROCEDURE, che verranno poi estesi alle proprie Reti di filiali e di operatori.
  • Ecco perché è lecito attendersi un arco temporale non inferiore alle 2-3 settimane di tempo per iniziare a parlare di finanziamenti aziendali di importi che vanno OLTRE i 25mila
  • Se i micro-finanziamenti fino a 25mila euro si sono, nelle prime applicazioni pratiche, tradotti in un “premio alla fedeltà” delle aziende-già-clienti delle Banche rimane comunque - anche in “Fase-2” - una legittima attesa di focalizzazione degli istituti sui propri Clienti-impresa, in quanto:
  • già “anagrafati”, sia come esponenti e persone fisiche, sia come entità giuridica
  • già “profilati”, in termini di procedure relative a trasparenza, anti-riciclaggio,
  • già in rapporto, di c/c, di affidamento concesso, di finanziamento in essere,
  • già dotati di un “rating” della banca
  • già conosciuti in termini di capacità di servizio di un debito in fase pre-crisi, quindi più “facilmente valutabili” per una fase di normalizzazione di business post-crisi.
  • Comunque è doveroso ricordare che le Banche - pur in presenza di una importantissima Garanzia statale - non sono tenute ad erogare i finanziamenti richiesti, permanendo una attività di valutazione creditizia pressoché analoga alle procedure ordinarie.
  • Il nostro consiglio non può che essere “in linea” con le buone prassi da consolidare:
  • è opportuno preparare adeguatamente una PRESENTAZIONE AZIENDALE (anche se sono già conosciuto e valutato, chi può conoscere meglio di me le capacità di reazione della mia impresa alla fase di crisi? Vedremo l’argomento più avanti in un contenuto di dettaglio)
  • è opportuno preparare adeguatamente i DATI AZIENDALI minimi (ne sono richiesti diversi e nuovi nella Modulistica di MCC-“Allegato 4” = 22 pagine di modulo . . . )
  • è opportuno preparare adeguatamente una PIÙ AMPIA presentazione aziendale:
    • Chi siamo
    • Dove operiamo (Settore e Mercati geografici)
    • Da quanto tempo
    • Con quale Struttura giuridica ed organizzativa
    • Con quale Struttura operativa
    • Con quali Numeri (Fatturato, M.O.L., risultato economico, P.N., Equity/indebitamento)
    • Con quali Clienti/Fornitori di riferimento
    • Con quali Banche siamo in rapporto e con quale “concentrazione” di rapporto
    • Con quali linee di credito bancario operiamo
    • Qual è il nostro sito Web
    • Qual è il nostro PIANO DI BUSINESS “ordinario” e “POST-Covid”
    • è evidente che nulla si improvvisa: ci vogliono una adeguata preparazione e un adeguato affiancamento che possono essere trovati solo presso chi è disposto a conoscere e ad accompagnare l’impresa nell’accesso al credito bancario.

Si fa presente infine che, ai fini della presentazione delle richieste di garanzia del “Fondo Centrale” (FCG ex L. 662/96) si fa riferimento nella maggioranza delle nuove e straordinarie iniziative finanziarie al Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (c.d. Temporary Framework, max € 800mila di aiuto per impresa), meno invece al regime c.d. de minimis (max € 200mila di aiuto per impresa) e al c.d. regime di esenzione (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) che rimangono comunque validi e operativi per altre operazioni (“ordinarie”).

Sintesi DL

IN SINTESI:                                                      

Articolo 13 - Potenziamento ed ampliamento Fondo Centrale di Garanzia PMI  (L.662/96)

La norma riprende l'impianto delineato dall'articolo n. 49 del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia” -che viene abrogato- per andare ad estendere e rafforzare le misure in esso previste, tutte incentrate sullo strumento del Fondo di Garanzia per le PMI.                                                                                                                          

Vengono riprese e confermate le previsioni straordinarie e limitate nel tempo (non più sino al 30.09.2020, ma estese sino al 31.12.2020) relative a:                                                                                                                       

art. 13 co.1 lett. (a     = gratuità della garanzia del Fondo Centrale                                                                                                                    

art. 13 co.1 lett. (b     = innalzamento da 2,5 a 5/MLN di euro dell'importo massimo garantito per impresa                                                                                                                    

art. 13 co.1 lett. (b     = eliminazione dell'importo-massimo-per-operazione (era 1,5/Mln ex art 49 DL Cura Italia)                                                                                               

art. 13 co.1 lett. (b     = ammissione alla garanzia FdG le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Mid-cap)                                                                                                                     

art. 13 co.1 lett. (e = possibilità del Fondo Centrale di rilasciare garanzia su operazioni di Rinegoziazione . . . vedremo infra . . . (possibilità normalmente esclusa)                                                                                                                     

art. 13 co.1 lett. (f      = allungamento automatico della DURATA al 31.12.2020 delle garanzie del Fondo già in essere per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle Rate (o della sola Quota Capitale) ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti accordata - anche in autonomia – dal soggetto finanziatore  

art. 13 co.1 lett. (h     = eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo     

art. 13 co.1 lett. (i      = possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi per operazioni di INVESTIMENTO IMMOBILIARE nei settori Turistico-Alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500mila                      

art. 13 co.1 lett. (l      = innalzamento della garanzia del Fondo su Portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del  50%)                                                                               

art. 13 co.1 lett. (o     = proroga per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo

art. 13 co.1 lett. (p     = la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020: il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la  riduzione del  tasso  di  interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia                                                                                                                  

art. 13 co.1 lett. (g     la garanzia è CONCESSA SENZA applicazione del MODELLO DI VALUTAZIONE di cui alla parte IX, lettera A (salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), NON è quindi prevista la applicazione del Modello di RATING del Fondo Centrale, MA occorre comunque l’inserimento dei DATI ECONOMICO-FINANZIARI, anche se NON viene poi effettuata la valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente E PERTANTO risultano AMMISSIBILI (in via straordinaria e sino al 31.12..2020) anche le imprese classificate in Fascia-5, normalmente escluse.            

art. 13 co.1 lett. (g     la garanzia è concessa ANCHE in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute  o  sconfinanti deteriorate" ai sensi ..., purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020                                                                                                                  

art. 13 co.1 lett. (g     la garanzia è concessa ANCHE alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art.186-bis RD 16 marzo 1942, n.  267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del RD 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto R.D.                                                                                                            

art. 13 co.1 lett. (g     sono, in ogni caso, ESCLUSE le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.                                                                                                             

LE MISURE DI AGEVOLAZIONE IN DETTAGLIO

Finanziamenti - Art. 13 co.1 Lettera m) - Micro-prestiti di importo fino a € 25.000

Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 lettera M) - prevede la concessione di una garanzia pubblica pari al 100% di nuovi finanziamenti bancari che presentino le seguenti caratteristiche:

Richiedenti: Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori autonomi dotati di partita iva) non classificate “a sofferenza” ai sensi della normativa bancaria e la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19 (come risultante da apposita autocertificazione);

Durata dell’operazione finanziaria: DURATA-complessiva-massima di 72 mesi (=6 anni, per vincoli UE), comprensiva di PREAMMORTAMENTO-minimo-obbligatorio di 24 mesi, operazione dotata di un piano di ammortamento (anche di tipo “bullet”, ma ci vuole);

Importo: MASSIMO di € 25.000,00 e comunque non superiore al 25% dei RICAVI* del soggetto beneficiario;

*Ricavi: devono essere presi (e documentati) dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata (quindi gli ultimi documenti “ufficiali” disponibili alla data della domanda di garanzia di cui all’Allegato 4-bis);

*Eccezione: per i soli soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (ad esempio la Dichiarazione annuale IVA se già disponibile) comprovante l’ammontare di tali ricavi.

 

Modalità di intervento del FCG: l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia è concesso:

  • automaticamente, gratuitamente
  • e senza valutazione del Fondo stesso (ma non necessariamente della Banca o del Soggetto Finanziatore).

Iter bancario (che consigliamo)

  1. Rivolgersi alla propria banca di riferimento (rapporto aziendale). Su di essa infatti:

- insistono già rapporti aziendali di conto corrente e rapporti di affidamento/finanziamento;

- non dovrà essere impostato alcun rapporto “partendo da zero”, riguardo cioè alle fasi preliminari di registrazione anagrafica del soggetto richiedente (impresa) e dei suoi esponenti e di identificazione e profilazione ai fini antiriciclaggio di controparte e di operazione;

- al contrario, una Banca “nuova” potrebbe non accettare nuove richieste di intervento, privilegiando in questa fase di emergenza - anche operativa delle filiali - i rapporti già ampiamente impostati con le imprese-già-clienti.

  1. Richiedere alla propria Banca o al proprio “gestore”, o meglio scaricare dal sito internet dell’istituto bancario di riferimento la modulistica di Richiesta di Finanziamento.
  2. Preparare tutta la DOCUMENTAZIONE MINIMA ivi indicata.
  3. Preparare il modulo di Richiesta di Garanzia pubblica (cioè il c.d. Allegato 4-bis) qui scaricabile tra gli allegati o reperibile dal sito internet Fondo fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica

I moduli di Richiesta finanziamento (da Banca) e di Richiesta della garanzia pubblica (Allegato 4-bis) vanno:

  • compilati in ogni parte,
  • sottoscritti a cura del Titolare o del Legale Rappresentante dell’impresa,
  • inviati alla Banca.

La Banca deve verificare che il Richiedente:

  • non fosse “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa UE di cui all’art.2, par.18 del Regolam. CE 651/2014 già prima del 31.12.2019, per richieste su operazioni rientranti nel regime “2 Temporary Framework
  • non sia* “impresa in difficoltà” per operazioni rientranti nel regime “de minimis(*non rileva il calendario);
  • non abbia esposizioni bancarie classificate “a sofferenza”;
  • non abbia avuto esposizioni “deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti deteriorati e sconfinamenti>90gg.) già prima del 31.01.2020.

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“DL Liquidità” - D.L. 8 aprile 2020 n.23, Art. 13 co.1 lettere C), D), E), N)

Finanziamenti - Art. 13 co.1 - Lettere c) d) - Garanzie FCG su finanziamenti fino a € 5/MLN

 Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 lettere C) e D) prevede la concessione di una garanzia pubblica gratuita e, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, in via straordinaria e temporanea (sino al 31.12.2020) innalzata nelle percentuali di copertura:

  • al 90% per la Garanzia Diretta (accesso al FCG diretto da parte dell’Istituto finanziatore)
  • e al 100% per la Riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi (o dagli altri fondi di garanzia) non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:

a) la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento (NO quindi consolidamento, vedi e) del DL);

b) la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;

c) l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può essere superiore a:

  • il doppio della spesa salariale annua** del soggetto beneficiario finale (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. [Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività], ovvero
  • il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019*.

I DUE LIMITI di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (già inclusa nell’Allegato 4), che:

-  l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

 (*)

Per dimostrare la compatibilità della Richiesta di finanziamento rispetto a quanto previsto dal punto 3.2 del Quadro temporaneo in relazione al LIMITE del 25% del fatturato si deve fare riferimento all’esercizio 2019:

  • al bilancio 2019 depositato in CCIAA
  • o alla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate,
  • in assenza di questi documenti si può ricorrere ad un prospetto contabile timbrato e firmato dal beneficiario finale;

 (**)

in relazione invece al LIMITE del 200% della spesa salariale annua si deve fare riferimento alternativamente:

  • all’esercizio 2019 (bilancio depositato in CCIAA o dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate)
  • o all’ultimo anno disponibile (sempre per bilancio depositato in CCIAA o dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate).

  Le operazioni finanziarie devono rispettare i predetti requisiti.

 

La valutazione del Fondo Centrale di Garanzia riguarda solo il profilo economico-finanziario dell'azienda, escludendo in via straordinaria e temporanea (sino al 31.12.2020) la valutazione delle informazioni relative all'andamento dei rapporti bancari degli ultimi 6 mesi, quindi SENZA applicazione del MODELLO DI VALUTAZIONE di cui alla parte IX, lettera A delle Disposizioni Operative del FCG.

 

La valutazione dell’Istituto finanziatore riguarderà - presumiamo - una pratica di affidamento ordinaria, forse “alleggerita” dalla valutazione delle garanzie di soggetti terzi, dato il forte innalzamento delle percentuali di garanzia e controgaranzia ricevibili dalla Banca.

 Si può decidere - di preferenza già in accordo con la propria Banca di riferimento – di richiedere l’operazione finanziaria IN REGIME “TRADIZIONALE”, invece che ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “De Minimis o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura: pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

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Finanziamenti-Art. 13 co.1 - Lettera e) - Garanzie FCG su Rinegoziazioni e Consolidamento di finanziamenti

 Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 lettera E) prevede in via straordinaria e temporanea (sino al 31.12.2020) la concessione di:

  • una garanzia pubblica pari al 80% per la Garanzia Diretta
  • e del 90% per la Riassicurazione

per finanziamenti bancari finalizzati alla RINEGOZIAZIONE ovvero al CONSOLIDAMENTO di operazioni già in essere per il soggetto beneficiario finale.

Occorre DISTINGUERE:

Caso A) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore (o da soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario) su finanziamenti non-già-garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito-accordato-in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Inoltre:

  • la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente “prodotto”;
  • qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “De Minimis;

Caso B) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore (o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario) su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto e preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2 o non sia prevista l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “De Minimis.

N.B.)

Nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere, per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo.

Le operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività a breve termine sono sottoposte alla medesima disciplina prevista le operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità:

-qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10% all’importo totale accordato ante-erogazione;

-qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo utilizzato.

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Finanziamenti - Art. 13 co.1 - Lettera n) - Finanziamenti fino a 800.000 euro con Garanzia 100%, ma solo per PMI con Ricavi non superiori a 3.200.000 euro

 Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 lettera n) prevede la concessione di una garanzia pari al 100% cumulando la garanzia al 90% del Fondo di Garanzia con un'ulteriore garanzia concessa da un Confidi (10%) a valere su risorse proprie (e sulla garanzia aggiuntiva non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del FCG).

La Circolare #11/2020 MCC del 27.04.2020 chiarisce che la misura di garanzia pari al 100% del finanziamento può anche essere raggiunta mediante esposizione in garanzia del Confidi, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% con concessione del FDG in suo favore di:

  • riassicurazione e controgaranzia in misura pari al 90%,
  • ovvero limitata all’80% per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione o al consolidamento del debito del soggetto beneficiario.

 

Questa misura di agevolazione è riservata in favore di soggetti beneficiari:

  • con ammontare di ricavi non-superiore a 3.200.000 euro,
  • la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

per nuovi* finanziamenti bancari che presentino le seguenti caratteristiche:

-)   la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;

-)   l’importo dell’operazione finanziaria non può essere superiore al 25% dei ricavi** del soggetto beneficiario.

(*)

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del DL Liquidità.

(**)

Per dimostrare la compatibilità della Richiesta di finanziamento rispetto a quanto previsto dal punto 3.2 del Quadro temporaneo in relazione al LIMITE del 25% del fatturato si deve fare riferimento all’esercizio 2019:

  • al bilancio 2019 depositato in CCIAA
  • o alla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate,
  • in assenza di questi documenti si può ricorrere ad un prospetto contabile timbrato e firmato dal beneficiario finale.

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