Con l'articolo n.5 del D.L. "Liquidità" n. 23/2020 viene sancito il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza al 01.09.2021.
L'attuale fase di emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello globale effetti economici gravissimi porta a larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che anche al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma si potranno per un periodo temporale piuttosto ampio.
In questo quadro macroeconomico è stato disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) al 01 settembre 2021.
La prima considerazione si riferisce al fatto che il Codice che introduce le c.d. misure di allerta - volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese - è stato concepito nell'ambito di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. Al contrario in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.
La seconda considerazione si riferisce alla filosofia di base del nuovo Codice e cioè il fatto di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare il proprio obiettivo.
La terza considerazione si collega alla incompatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori economici più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e che necessita di un approccio innovativo.
La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, quando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate - a livello nazionale ed internazionale - tutte quelle misure (non solo una revisione complessiva degli indici economici, ma anche una importante revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione) che appaiono più che mai necessarie affinchè il Codice possa iniziare ad operare con possibilità di successo.