"Arretra" la Garanzia Pubblica, ma non con l'intervento dei Confidi in Riassicurazione e Controgaranzia.
L'autorizzazione della Commissione Europea è arrivata - C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 - limitando a 8 anni la durata massima dei finanziamenti assistiti da garanzia statale.
La Circolare n. 6/2021 di MCC - del 30 giugno 2021 - riscrive di conseguenza le "regole di ingaggio" per il credito in favore di Micro e PMI per il secondo semestre 2021, poichè le nuove regole valgono per le operazioni presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate dagli organi del "Fondo Centrale di Garanzia" a partire dal 1° luglio 2021.
Tali regole valgono:
- sia per le nuove garanzie pubbliche concesse a partire dal 1° luglio 2021 ai sensi del Punto 3.2 del Temporary Framework,
- che per gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse ai sensi del medesimo Punto.
Permangono molte delle misure straordinarie per il potenziamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI - L. 662/1996 introdotte lo scorso anno dal c.d. DL Liquidità (Art. 13, co. 1, DL n.° 23/2020, convertito in Legge n.° 40/2020*).
La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 244 e 245) ha reintrodotto la limitazione alla ammissione alla garanzia del Fondo alle sole PMI, rinviando le c.d. "Mid Cap" (=imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a partire dal 24 febbraio 2021, alla operatività di "Garanzia Italia" fornita da SACE SpA per le imprese di amggiori dimensioni.
Le principali novità introdotte dal DL Sostegni-bis (n.° 73/2021) - ora "confermate" dalla autorizzazione della Commissione Europea - riguardano:
#] OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI IMPORTO FINO A 30.000 EURO - note anche come "Lettera m)" del DL Liquidità
- la copertura della garanzia pubblica scende dal 100% al 90% nel caso di accesso in via diretta al Fondo di Garanzia,
- con possibilità per l'istituto finanziatore di superare i pre-esistenti limiti di tasso di interesse applicabili all'operazione;
- rimane invece invariata al 100% la copertura massima per i Confidi per le richieste di riassicurazione/controgaranzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate siano pari al 90% dell’importo del finanziamento.
#] OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI IMPORTO OLTRE 30.000 EURO - note anche come "Lettera c)" del DL Liquidità
- la copertura della garanzia pubblica scende dal 90% al 80% nel caso di accesso in via diretta al Fondo di Garanzia,
- con possibilità per l'istituto finanziatore di superare i pre-esistenti limiti di durata, da 72 mesi (6 anni) a 96 mesi (8 anni),
- anche per operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, per le quali venga accordato dal soggetto finanziatore il prolungamento della durata dell’operazione, con pari estensione della garanzia pubblica e ferma restando la copertura di garanzia originaria.
#] OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE con almeno il 25% di credito aggiuntivo - note anche come "Lettera e)" del DL Liquidità
- la copertura della garanzia rimane invariata
- al 80% nel caso di accesso in via diretta al Fondo di Garanzia,
- al 90% dell’importo garantito dai Confidi nel caso di accesso in riassicurazione/controgaranzia, a condizione che le garanzie rilasciate dai Confidi non superino la percentuale massima di copertura dell'80%;
- per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica il "nuovo" limite di 96 mesi.
#] OPERAZIONI di Finanziamento tramite i Confidi - note anche come "Lettera d)" del DL Liquidità
- non è prevista alcuna modifica in termini di copertura
- e pertanto la percentuale di riassicurazione sarà pari al 100% dell’importo garantito dal Confidi,
- a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%
- e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
- per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica il "nuovo" limite di 96 mesi.
#] OPERAZIONI di Finanziamento tramite i Confidi - note anche come "Lettera n)" del DL Liquidità
- è prevista una RIDUZIONE in termini di copertura della Garanzia Pubblica:
cumulabilità tra la garanzia diretta del Fondo, nella misura massima dell’80% (era il 90%), e la garanzia
concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere sulle risorse proprie e nella
misura massima del 20% (era il 10%), sino alla copertura del 100% del finanziamento;
concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% (era il 90%) sulle garanzie
rilasciate dai Confidi, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.
- per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica il "nuovo" limite di 96 mesi.
In conclusione:
vengono riscritte le "regole di ingaggio" del credito-PMI per il periodo 1° Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021, con una importante ripresa del ruolo dei Confidi:
- nel compensare la riduzione della Garanzia Pubblica,
- nel ruolo tipico di tutor finanziario delle Micro e Piccole imprese, alle prese con la gestione della ripresa del prorpio business (= crescita, finalmente) e un necessario equilibrio finanziario, reso più complesso dalla inerzia del credito di emergenza del 2020,
- a partire dal necessario check-up finanziario,
- in supporto alle Imprese,
- ma anche in supporto alle Reti bancarie, nell'impostare idonee richieste di credito e nell'affrontare le formalità (non semplice e non scontate) dell'ingaggio della Garanzia Pubblica del FCG.