Con la previsione normativa in questione viene conferita certezza giuridica alle relazioni tra Banche e/o Intermediari finanziari e Clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la semplice posta elettronica non-certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
La disciplina straordinaria opera nell’interesse della CLIENTELA AL DETTAGLIO, così come definita dalle Disposizioni di Trasparenza, quindi “i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese”.
Le modalità in trattazione vanno intese, ovviamente, come possibilità aggiuntive alle forme consuete e valide in via ordinaria ai sensi di legge, peraltro limitate nel tempo al solo perdurare della fase emergenziale (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020).
L'Art. 4 del D.L. 23/2020 (c.d. "DL-Liquidità") stabilisce che soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il Cliente:
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esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta-elettronica-non-certificata (o con altro strumento idoneo),
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a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente,
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facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
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e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.
Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del Cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario è tenuto infine alla consegna di copia cartacea del contratto al Cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
La norma punta ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di Banche e Intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.
Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.
In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo:
- sia il requisito della forma scritta richiesta dalla normativa di Trasparenza bancaria - D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.),
- sia l'efficacia probatoria dell'articolo n.2702 del codice civile;
ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma I-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).
Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.