D.L. AGOSTO in ampliamento dei termini di Moratoria credito-PMI da Covid-19
  • 17 agosto 2020

D.L. AGOSTO in ampliamento dei termini di Moratoria credito-PMI da Covid-19

Il DL "Agosto" (D.L. n.° 104/2020 del 14.08.2020, all'art. n. 65) riscrive i termini per la moratoria per le Micro e PMI ex articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 ("CuraItalia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

A] Il termine originario del 30 settembre 2020 viene differito di 4 mesi al 31 gennaio 2021 per le casistiche del DL-CuraItalia di cui all'articolo 56,:

 - comma 2, lettere a) , b) e c) , vale a dire:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 31 gennaio2021;

 

  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31 gennaio2021 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

 

  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 31 gennaio2021 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

 


(Caso I)

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del DL CuraItalia la proroga della moratoria opera automaticamente e senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

 

(Caso II)

Per le imprese che al 15.08.2020 presentino esposizioni non ancora ammesse alla moratoria prevista dall’articolo 56, comma 2, del DL CuraItalia possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario alle medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

Possono beneficiare delle misure di moratoria le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano già classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

 


B] Vengono, inoltre, adeguati alla nuova data del 31 gennaio 2021 i termini di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI per le misure previste a vantaggio degli Enti Finanziatori dall’articolo 56, comma 2, del DL CuraItalia:

 - comma 6 lettere a) e c),

 - comma 8 (il termine di diciottomesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal nuovo termine dell 31.01.2021).

 

C] Vengono, infine, adeguati alla nuova data del 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 37-bis del DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, relativo alla sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi (C.R.) e ai sistemi di informazioni creditizie (sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse; le disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie (S.I.C.) dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria .