Dal 30 Agosto 2022 un nuovo
  • 29 agosto 2022

Dal 30 Agosto 2022 un nuovo "framework" per l'accesso al Credito con il Fondo di Garanzia PMI (L. 662/96)

Avvio della nuova operatività ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Sezione 2.2 del Quadro Temporaneo di Crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione armata dell'Ucraina da parte della Russia (“Temporary Crisis Framework” o “TCF”).

Con l’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea in riferimento alla misura di aiuto SA.103403 - TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps si delinea il nuovo “quadro operativo” per l'accesso al Credito con il Fondo di Garanzia PMI (L. 662/96), ridefinito anche dalla Legge di Bilancio 2022 e dalla conversione in legge del “D.L. Aiuti”.

A partire dal 30 agosto 2022 - e fino al 31 Dicembre 2022 - sarà possibile, per le PMI (nonché per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, ma limitatamente alla sola operatività su portafogli di finanziamenti) presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF-Temporary Crisis Framework.

 

Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della richiesta di agevolazione (Allegato 4 – vedi in calce).

AI fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

a] come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione (Allegato 4), i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);

b] come da autocertificazione sottoscritta nella richiesta di agevolazione (Allegato 4), i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione;

c] le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:

    • la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 96 mesi
    • l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:

al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;

d] per le richieste di riassicurazione/controgaranzia devono essere rispettate inoltre le ulteriori seguenti condizioni:

      • le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo;
      • la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo;
      • il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo;
      • il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo (confermando o meno quanto indicato nella domanda di ammissione).

 

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014.

 

Alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, fino al 31 dicembre 2022, si applicheranno le seguenti misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022) e dal D.L. 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (conversione in legge del DL Aiuti):

  1. Garanzie pari:
    • all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
    • al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.

Si rammenta che per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato;

  1. Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
  2. Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
  3. Gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi al punto 3) e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01 [vedi tra gli Allegati in calce].

Per tali richieste di garanzia, l’aiuto per il soggetto beneficiario finale è determinato calcolando la differenza tra il valore attuale dei premi teorici definiti nelle tabelle riportate di seguito, calcolato al momento della concessione della garanzia, e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, calcolata ai sensi della normativa applicabile (parte IV delle Disposizioni operative del Fondo e articolo 16 del DL Aiuti).

L’aiuto così determinato verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Sezione 2.1 del TCF che prevedono un massimale di euro 500.000,00 per le imprese dell’industria e del commercio, ovvero di euro 62.000,00 per le imprese dell’agricoltura ovvero di euro 75.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura.

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Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo.

Per tali operazioni l’aiuto per il soggetto beneficiario finale continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Si segnala che, per tutte le operazioni già presentate a valere sui Regolamenti “de minimis” o Regolamenti di esenzione con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, la cui istruttoria è sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL, i soggetti richiedenti potranno richiedere al Gestore la modifica del regime di aiuto qualora fossero rispettate le condizioni di accesso previste dal TCF. In tal caso si dovrà seguire la seguente procedura:

  • Fermo restando la validità dell’allegato 4 acquisito al momento della richiesta di garanzia, dovranno acquisire e conservare l’apposito modulo “Richiesta garanzia sezione 2.2 TCF” predisposto dal Gestore e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale, a parziale rettifica e integrazione di quanto dichiarato nel predetto Allegato 4;
  • dovranno inviare al Gestore le informazioni necessarie ai fini dell’ammissibilità al TCF con le modalità che verranno comunicate successivamente dallo stesso.