La Banca d'Italia prova a fare chiarezza con la Comunicazione del 11 giugno 2021 sulle Proroghe delle misure di sostegno - Decreto Legge “Sostegni bis” fornendo importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
L’art. 16 del Decreto Legge c.d. “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021) prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore (=26 maggio 2021) del citato Decreto siano già beneficiarie delle misure di sostegno di cui all’articolo 56, comma 2 del DL c.d. Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 271) possono chiedere la proroga di tali misure.
Al riguardo la Banca d'Italia ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, tale misura:
- si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di proroga indicata nell’art. 16,
- viene ribadito che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.
Nella medesima comunicazione Banca d'Italia precisa che "Per quanto ovvio, si conferma che l’eventuale classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.
Le precisazioni appaiono molto ben definite, addirittura perentorie, ma rimangno dubbi sulla ricaduta della norma nei comportamenti - non tanto a livello segnaletico (appunto la Centrale dei rischi) - quanto a livello operativo, in termini cioè di:
- classificazione di controparte (status creditizio)
- e future concessioni
da parte degli istituti di credito dell’impresa richiedente.
Le criticità collegate a questo tema sono state in più occasioni portate all’attenzione delle Autorità europee e nazionali dalla Confcommercio, congiuntamente con ABI-Associazione bancaria e le altre principali Associazioni d’impresa (30/12/2020 e ultima del 13/05/2021).
In merito al trattamento delle operazioni soggette a moratoria, le disposizioni europee in materia di vigilanza bancaria - a partire dalle Linee Guida dell’EBA-European Banking Authority (Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” – EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020) - avevano consentito forme di flessibilità nella gestione delle moratorie ex lege da parte delle banche, le quali, al ricorrere di determinate condizioni, non erano tenute a considerarle come “misure di concessione” (forbearance), a meno che, ovviamente, l’impresa interessata non fosse già classificata come destinataria di misure di concessione al momento dell’applicazione della moratoria.
Al mancato rinnovo delle forme di flessibilità da parte di EBA, consegue ora che le banche sono tenute ad effettuare un monitoraggio del portafoglio delle operazioni in moratoria per individuare le imprese che potrebbero andare in difficoltà.
Le moratorie richieste entro il 15 giugno saranno sottoposte a valutazione della banca proprio per verificare la capacità di rimborso da parte dell’impresa richiedente e, qualora tale capacità non fosse pienamente riscontrata, la posizione potrebbe essere classificata come forborne, con le conseguenze che, in via ordinaria, tale classificazione impone alla banca di tenere monitorata la condizione dell’impresa per 2 anni prima che possa tornare allo status precedente alla misura di concessione. In questo lasso temporale, le banche sono tenute ad incrementare i relativi accantonamenti patrimoniali per l’aumento della rischiosità dell’operazione, con conseguente probabile aumento del costo del credito ed una maggiore difficoltà ad ottenerlo.
Ricordiamo infine che:
- la proroga non viene più concessa in maniera automatica, ma necessita di apposita comunicazione alla banca da parte dell’impresa interessata, da far pervenire (basta una mail PEC) entro il ristretto termine del 15 giugno 2021;
- per l’allungamento della moratoria dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 e la connessa copertura pubblica a valere sulla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI è richiesta l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, necessaria affinché l’estensione del termine della moratoria e della connessa garanzia statale, venga considerata aiuto compatibile ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'emergenza COVID-19 (c.d. Temporary Framework). A tutt'oggi si è in ancora attesa di tale autorizzazione;
- per operazioni caratterizzate da un piano di ammortamento, la moratoria è prevista esclusivamente per la quota capitale del finanziamento, con esclusione della quota interessi che andrà quindi necessariamente in pagamento.
La fase emergenziale non è terminata: siamo solo all'inizio della ripresa post-pandemia e ci vuole, da parte dei Regolatori, più pazienza e soprattutto gradualità nell'uscita dalle misure straordinarie di sostegno che tanto hanno potuto fare nell'ultimo anno e mezzo di comune (mondiale) difficoltà.