Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore le nuove norme che regolano il funzionamento del Fondo con specifiche deroghe alle Disposizioni Operative, valide per l’anno 2024 e che avviano la “transizione” dai regìmi straordinari del periodo pandemico verso una graduale normalità.
E’ stata emanata la Circolare di MCC, n.° 21/2023, che dà atto alle modifiche apportate alle Disposizioni Operative del Fondo (cfr. Allegato).
Importanti le nuove opportunità riservate ai Confidi.
I vantaggi apportati dai Confidi - in qualità di soggetti autorizzati - riguardano:
ü le operazioni (sia a breve che a medio/lungo termine) di Liquidità,
ü le operazioni relative alle Micro imprese,
ü le operazioni rientranti nella procedura c.d. a importo ridotto (fino a euro 80mila),
ü le operazioni relative alle imprese Start Up (imprese costituite o attive da non oltre 3 anni),
ü gli oneri per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, non dovuti per le operazioni in riassicurazione (attivate proprio dai Conidi).
In generale, le novità di maggior interesse della Riforma si possono così sintetizzare:
· l’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale (impresa) viene elevato a euro 5 milioni, per l'anno 2024 (occorre attendere la relativa autorizzazione della Commissione europea, nelle more vige l’ordinario limite a euro 2,5 milioni di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale);
· le percentuali di copertura della garanzia del Fondo, a fronte di una semplificazione, riguardano sia la garanzia diretta che la riassicurazione e sono così schematizzabili:
§ 55% per operazioni di Liquidità (sia rateale che non rateale) in fascia 1 e 2 del modello di valutazione, mentre i Confidi potranno sempre riportare la massima ponderazione-zero in vantaggio del Soggetto Finanziatore;
§ 60% per operazioni di Liquidità (sia rateali che non rateali) rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione, mentre i Confidi potranno sempre riportare la massima ponderazione-zero in vantaggio del Soggetto Finanziatore;
§ 80% per operazioni aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di Investimento,
§ 80% per operazioni a importo ridotto e 80% per operazioni in favore di startup (imprese costituite o attive da non oltre 3 anni),
§ 80% per operazioni di Microcredito;
§ esclusione delle imprese in fascia 5, se non per operazioni di importo ridotto e/o in operatività c.d. Tripartita (solo con Confidi);
§ 50% per operazioni aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari.
Per le operazioni di importo ridotto è previsto l’innalzamento della soglia a € 40mila dell’importo massimo per tutte le operazioni (attualmente a € 25 mila) ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito.
Per i Confidi e/o i Fondi di garanzia soggetti autorizzati, l’innalzamento del valore dell’operazione finanziaria è fino a 80 mila euro.
Per le operazioni a importo ridotto, il Fondo di Garanzia copre tutte le operazioni con una garanzia o una riassicurazione parametrata all'80%, sono incluse anche le imprese in fascia 5 e non è richiesta valutazione del merito di credito (con il modello valutativo di cui alla parte IX delle D.O. del Fondo).
Le commissioni di garanzia sono azzerate per le microimprese - come definite dall'Allegato I al regolamento UE n.651/2014,
mentre sono fissate in misura di:
- 0,50% per le piccole imprese,
- 1,00% per le medie imprese all’1%,
- 1,25% per le small/mid cap a 1,25%;
come sempre, esse sono calcolate sull’importo garantito dal Fondo.
La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, sarà dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta, solo qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie non perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.
La commissione non sarà dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.
Per le operazioni di riassicurazione/controgaranzia tale commissione non si applica.
Sono ammessi alla garanzia del Fondo anche gli Enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, per operazioni finanziarie fino a euro 60.000,00 senza modello di valutazione (devono comunque svolgere effettivamente una attività economica, da qui la necessaria iscrizione al REA .
Per le operazioni di microcredito per gli intermediari finanziari iscritti all’elenco ex art. 111 TUB, l’innalzamento dell’importo è fino a 50.000 euro con una garanzia o una riassicurazione standard parametrata all’80%.
Nella operatività per portafogli, il taglio minimo del singolo bond garantibile scenderà da 2 milioni di euro a 500 mila euro;
Nel limite del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo di Garanzia saranno ammesse al Fondo anche le small/mid cap (imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) alle seguenti operazioni:
- operazioni di liquidità sia rateali che non rateali: 30% di garanzia;
- operazioni di investimento e start up: 40% di garanzia (ferma restando l’esclusione delle imprese in fascia 5 del modello di valutazione se non rientranti in Tripartita e/o in importo ridotto).
Per questa tipologia di imprese le commissioni di accesso una tantum saranno pari all’1,25% dell’importo garantito;
E’ costituito un Comitato Consultivo sul Fondo di Garanzia che comprenderà anche le rappresentanze delle Banche, degli operatori sul microcredito e dei Confidi: nel Consiglio di Gestione siederanno invece solo i membri designati dalle Pubbliche
Amministrazioni.