Disposizioni generali per il potenziamento ed estensione dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI - L. 662/1996
L’articolo 13 prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento ed una estensione dell’intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. L’articolo ripropone anche, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, per questo motivo, viene espressamente abrogato, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
L'articolo 13 comma 1, nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute con legge di conversione, prevede le seguenti misure:
a) la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro non solo per le PMI, ma anche per le c.d. imprese Mid-cap (ossia le imprese fino a 499 dipendenti). A seguito di una modifica introdotta in sede di conversione, tale misura si applica anche nel caso di imprese in cui il 25% o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta - anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo – è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. L’importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1. il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali del settore immobiliare ed edile, costituite in forma di società di capitali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019 (nuova disposizione introdotta).
d) per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi ed importo determinato in base ai criteri di cui alla lett. c), l’innalzamento – anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo - della percentuale massima di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%. Ciò a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto. La lettera d) è stata integrata, nel corso dei lavori parlamentari, stabilendo che la riassicurazione al 100% del Fondo può essere concessa anche a favore delle società cooperative di cui all’articolo 112, comma 7, terzo periodo del Testo Unico Bancario (tra cui le c.d. Casse peota).
Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente ad essa, per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alle lettere c) e d), le percentuali di copertura del Fondo PMI sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione. Con una modifica introdotta in sede di conversione, tale previsione è stata estesa anche per i finanziamenti di durata superiore a dieci anni. Attraverso un’ulteriore modifica in sede di conversione è stato altresì stabilito che la garanzia del Fondo PMI può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da un confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% finanziamento concesso;
e) a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Tale previsione si applica ai finanziamenti deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. Per i finanziamenti deliberati precedentemente a tale data la suddetta percentuale resta pari al 10% (come previsto nel decreto originario). In entrambi i casi, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% del finanziamento. Nei casi di rinegoziazione di cui alla lettera e) in commento, viene inoltre previsto ora l’obbligo per la banca finanziatrice di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia pubblica;
f) la garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l’allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all'emergenza coronavirus;
g) la garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell’impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;
g-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate come “deteriorate” (vale a dire classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.
Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”;
g-ter) la garanzia del Fondo per beneficiari che presentano esposizioni “deteriorate”, viene ora estesa - con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) – anche a quelle classificate tali prima del 31 gennaio 2020 e che sono state oggetto di misure di moratoria, in presenza di alcune condizioni e con deroghe rispetto all’ordinaria classificazione dei crediti deteriorati;
g-quater) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art.182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’art. 67 del predetto decreto, purché, alla data del 9 aprile 2020, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
h) l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico–alberghiero, compreso il settore termale (specificazione inserita in corso di conversione) e delle attività immobiliari;
l) a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia, la possibilità di accrescere del 50% lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
o) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
p-bis) viene introdotta anche per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi.
Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa Antiriciclaggio, anche per le garanzie previste all’art. 13, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (art. 1-bis, comma 5).
Confermato il comma 2 dell'articolo 13 che interviene sulla operatività per portafogli del Fondo stabilendo - in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo stesso - semplificazioni nel suo funzionamento e potenziandone l’efficacia in termini di ampliamento operativo per favorirne un maggior utilizzo da parte dei soggetti finanziatori.
Si segnala che, fra gli altri interventi, viene disposto anche che i finanziamenti nell’ambito di portafogli possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R)).
Confermato anche il comma 3 che stabilisce il venir meno dal 10 aprile 2020 della limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. "lettera R"), laddove prevista. Tale termine era precedentemente fissato dal decreto crescita (DL 34/2019) al 31 dicembre 2020.
Il comma 5 prevede semplificazioni nel funzionamento operativo del Fondo in relazione alla documentazione antimafia che l’impresa beneficiaria deve produrre in fase di richiesta di garanzia. Il finanziamento potrà essere erogato anche prima di disporre della documentazione.
Il comma 6, invece, è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a Banche, Regioni e altri Enti e organismi Pubblici, ovvero a Cassa depositi e prestiti S.p.A. e SACE S.p.A.).
Il comma 7 estende l’impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall’art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché per i portafogli di minibond.
Il comma 11 estende le misure precedenti, qualora compatibili, ai settori dell’agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 100 milioni di euro.
Il comma 13 viene integrato quantificando gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall’articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l’anno 2020, ed individuando la relativa copertura.