Per le società operanti in forma giuridica di SRL, costituite alla data del 16 marzo 2019 e che nel biennio 2021-2022 abbiano superato i (nuovi) limiti dimensionali riferiti a:
- Attivo di bilancio,
- Ricavi,
- Dipendenti,
scatta l’obbligo di nomina dell’ORGANO DI CONTROLLO o del REVISORE entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.
E' la previsione di Codice Civile, all'articolo 2477, realtiva alla nomina dell’Organo di controllo o del Revisore, che sussiste se:
#è prevista dall’atto costitutivo, che ne determina le competenze e i poteri;
oppure
#si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
* la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
* la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
*è stato superato, per 2 esercizi consecutivi, almeno 1 dei 3 limiti dimensionali previsti dall’articolo 2-bis L. 32/2019,
in termini di:
I- Attivo di Stato Patrimoniale > euro 4.000.000 (quattro milioni di euro)
II- Ricavi di Conto Economico > euro 4.000.000 (quattro milioni di euro)
III- Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio: >10 unità.
Al contrario, l’obbligo di mantenere l’organo di controllo o il revisore viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali, così come previsto dal terzo comma dell’articolo 2477 cod. civ. .
Per il computo dei 3 citati limiti dimensionali giova tener conto che:
#) l’Attivo di Stato patrimoniale [A + B + C + D] va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), delle relative voci;
#) il valore dei Ricavi corrisponde alla voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
#) il numero di Dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
Il superamento dei limiti dimensionali viene sancito con la approvazione del bilancio annuale e la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore va in competenza alla Assemblea che lo approva, la quale deve provvedervi entro un termine di 30 giorni (articolo 2477, comma 5, cod. civ.).
Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali, occorre evidenziare il richiamo di Legge di cui al comma 3 dell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, che prevede che:
“le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo” – ndr. 16 marzo 2019 – “quando ricorrono i requisiti ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ... entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”;
“ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti” alla data di approvazione del bilancio 2022.
In ultimo: il primo bilancio da sottoporre a revisione è quello chiuso al 31 dicembre 2023.