Banche: accesso in filiale solo su appuntamento, nuove misure per il settore a tutela di Clienti e Personale
  • 26 marzo 2020

Banche: accesso in filiale solo su appuntamento, nuove misure per il settore a tutela di Clienti e Personale

Dall’accesso in filiale solo su appuntamento alle barriere di plexiglas per tutelare lavoratori e clienti: le novità del settore bancario

Per i lavoratori del comparto bancario arrivano precise misure volte ad assicurare la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Grazie alla firma dell’accordo tra Fabi Federazione Autonoma Bancari Italiani, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con ABI, vengono attivate direttive ad hoc a tutela degli utenti e del personale:

  • accesso su appuntamento su tutto il territorio nazionale;
  • garantire la distanza “di sicurezza” pari ad almeno un metro nelle filiali tra il personale e gli utenti, in attesa dell’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, in particolare di mascherine;
  • installazione di barriere in plexiglas e impegno ad acquistare, nel più breve tempo possibile, i dispositivi di protezione individuale da distribuire soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori con contatto con il pubblico, a partire dalle zone a maggior rischio di contagio.

 

Ricordate le nostre indicazioni sulla necessità di costruire (e mantenere) una “credit reputation” positiva:

- cercate di aggiornare il Vostro “set informativo” di presentazione aziendale, corredato in questa fase di emergenza, delle dichiarazioni sullo stato di difficoltà indotto dalla diffusione del Covid-19;

- richiedete la moratoria straordinaria prevista dall'Art. 56 - comma 1 - del D.L. 18/2020 "Cura Italia": semplice via PEC mail, gratuita, automatica se non avete esposizioni bancarie classificate a "deteriorato", riservata alle micro e PMI colpite dalla emergenza e atta a superare la fase più critica della contrazione di attività connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia; inoltre la moratoria ex D.L. 18/2020 non inficia lo “staging” bancario dell’impresa richiedente;

- ricordate la clausola “salva fidi” per le Micro e PMI - Art. 56 - comma 2 - del D.L. 18/2020 "Cura Italia": la norma dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  1. le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  3.  il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che - a condizione che non presentino esposizioni deteriorate - hanno subito gli effetti dell’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (comma 3).