Aiuti di Stato: il nuovo
  • 2 maggio 2022

Aiuti di Stato: il nuovo "Quadro temporaneo di crisi" della Commissione UE

Il Temporary Framework da Covid-19 (operativo da Marzo 2020 e più volte modificato e prorogato) terminerà il prossimo 30/06/2022 -pur con alcune eccezioni**- e viene sostituito da un nuovo quadro di aiuti di liquidità, garanzie pubbliche, prestiti agevolati e sostegno per compensare gli incrementi dei prezzi di gas ed elettricità.

Data l’eccezionalità della situazione geopolitica la Commissione europea applicherà il Temporary Crisis Framework [Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato] per aiuti concessi a partire dal 1° Febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Sono previste tre tipologie di aiuti:
- Aiuti di importo limitato (paragrafo 2.1)
- Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie pubbliche (paragrafo 2.2) e prestiti agevolati (paragrafo 2.3)
- Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (paragrafo 2.4).

 

Aiuti di importo limitato (paragrafo 2.1)
Gli Stati possono concedere aiuti di importo limitato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l'aiuto deve essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di € 400.000 per impresa; tutti i dati utilizzati devono essere lordi, cioè al lordo di qualsiasi detrazione di imposte o altri oneri;
b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale;
c. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
d. l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi Ucraina;
e. l'aiuto concesso alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato a non essere ceduto in tutto o in parte ai produttori primari e non è fissato sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio dalle imprese interessate.

Gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura non possono superare il massimale di € 35.000 per impresa.
Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto quali sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023.

 

Garanzie pubbliche (paragrafo 2.2)
Sullo stesso finanziamento, le garanzie concesse a valere su tale sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati (sezione 2.3) e viceversa, o con gli aiuti concessi ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo COVID-19.

Tali garanzie possono essere cumulate per diversi finanziamenti a condizione che l'importo complessivo del finanziamento per beneficiario non superi i massimali indicati di seguito.
Le garanzie pubbliche devono essere concesse su nuovi finanziamenti.


Il livello minimo del costo della garanzia per singolo finanziamento dovrà essere:

Tipo di destinatario
Per il 1° anno     Per il 2°-3° anno    Per il 4°-6° anno
PMI
25 punti base      50 punti base       100 punti base
Grandi imprese
50 punti base     100 punti base       200 punti base

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, prendendo come base la tabella di cui sopra.

Può essere utilizzato anche un costo forfettario per l'intera durata della garanzia, ma deve essere superiore ai premi minimi per il 1° anno previsti nella tabella precedente per ciascuna tipologia di beneficiario, adeguati alla durata della garanzia e alla copertura della garanzia.


La garanzia deve essere concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia ai sensi della presente sezione, non deve superare:
il 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi;

o
il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;

previa adeguata giustificazione che lo Stato membro deve fornire alla Commissione per la sua valutazione, l'importo del finanziamento può essere maggiorato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19, non può essere coperto dalle misure adottate nell'ambito del presente quadro.

Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

In linea di massima, la durata della garanzia è limitata ad un massimo di 6 (sei) anni e la garanzia non può eccedere:
il 90% del finanziamento qualora le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall'ente creditizio e dallo Stato;

o
il 35% del finanziamento, laddove le perdite siano attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi;

e
 in entrambi i precedenti casi, quando l'ammontare del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

La garanzia può essere concessa su finanziamenti per investimenti e/o capitale circolante.
Le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o a istituti di credito e altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari.

Gli enti creditizi o altri istituti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire i vantaggi delle garanzie pubbliche ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori rispetto a quelli senza tali garanzie pubbliche.

 

Prestiti agevolati (paragrafo 2.3)
Sullo stesso finanziamento, i prestiti concessi ai sensi della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi ai sensi della precedente sezione 2.2 e viceversa.

I prestiti agevolati e le garanzie concessi ai sensi del presente quadro possono essere cumulati per finanziamenti diversi a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie indicate di seguito.
Si può beneficiare in parallelo di più prestiti agevolati nell'ambito di questa sezione a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di seguito indicati.

I prestiti non possono essere concessi ad istituti di credito o altri istituti finanziari.
I prestiti possono essere concessi a tassi di interesse ridotti, almeno pari al tasso base disponibile al 1° febbraio 2022 o al momento della richiesta, più i margini di rischio di credito, come esposto nella tabella seguente:

Margine di rischio di credito

per il 1° anno        per il 2°-3° anno      per il 4°-6° anno
PMI
25 punti base        50 punti base          100 punti base
Grandi imprese
50 punti base        100 punti base         200 punti base

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, prendendo come base la precedente tabella.
I contratti di finanziamento devono essere sottoscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e la loro durata deve essere limitata, in linea generale, ad un massimo di 6 (sei) anni.

Anche per i prestiti, l'importo complessivo per beneficiario non deve superare:
15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi;

o

il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;
 previa adeguata giustificazione che lo Stato membro deve fornire alla Commissione per la sua valutazione, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate nell'ambito del presente quadro. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

I prestiti agevolati possono essere concessi a fronte di investimenti e/o fabbisogno di capitale circolante.

I prestiti possono essere erogati direttamente ai beneficiari finali tramite istituti di credito o altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In tal caso, gli enti creditizi o altri istituti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, senza condizionare la concessione di prestiti agevolati ai sensi della presente sezione al rifinanziamento dei prestiti esistenti.

 

Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (paragrafo 2.4)
La sezione è specificamente dedicata ai temi dell’energia ed, in particolare, agli aiuti per i costi supplementari dovuti all'aumento eccezionalmente grave dei prezzi di gas ed energia elettrica.
La logica sottesa alla nuova disciplina è che forme di sostegno temporaneo alle imprese possono mitigare le conseguenze degli incrementi dei prezzi dell’energia aiutando così le imprese a far fronte al forte aumento dei costi ed, al tempo stesso, contribuendo a ridurre la pressione inflazionistica.
La Commissione considererà tali aiuti compatibili con il mercato interno qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni, come specificate dal punto 52 della comunicazione:

a) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
b) l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non ecceda l'intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i dati utilizzati devono essere lordi, cioè al lordo di qualsiasi detrazione di imposta o altro onere;
c) gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto quali sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di indicate nella sezione in esame;
d) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con un budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare l'aiuto alle attività che sostengono settori economici specifici di particolare importanza per l'economia o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere progettati in modo ampio e non portare a una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e) i costi ammissibili devono essere calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'elettricità derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina. Il costo ammissibile è il prodotto del numero di unità di gas naturale ed elettricità acquistate dall'impresa da fornitori esterni in qualità di consumatore finale in un periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 al più tardi ("periodo ammissibile") e un determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata (misurato ad esempio in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo è calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un determinato mese nel periodo ammissibile e il doppio (200%) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento da 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
f) l'aiuto complessivo per impresa non supera il 30% dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di EUR in un dato momento;
g) l'autorità concedente può versare un anticipo all'impresa quando l'aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità concedente può basarsi su stime dei costi ammissibili a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto indicati nella precedente lettera f). L'autorità concedente è tenuta a verificare ex post i relativi massimali sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare qualsiasi pagamento di aiuto che superi tali massimali entro sei mesi dalla scadenza del periodo ammissibile;
h) gli aiuti concessi a norma della sezione in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi della precedente sezione 2.1, a condizione che non venga superato un importo totale di 2 milioni di EUR.

 

La Commissione ritiene che forme ulteriori di sostegno possano essere giustificate per consentire il proseguimento dell'attività delle imprese ad alta intensità energetica.

 

Il nuovo Temporary Crisis Framework è stato adottato il 23 marzo 2022, per aiuti concessi a partire dal 1° Febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto, che la Commissione valuterà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

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Gli Stati membri possono usufruire di tutti gli strumenti previsti dal Quadro temporaneo "Covid-19" fino al 30 giugno 2022.

Dopo tale data potranno comunque convertire i prestiti in aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette, applicando le condizioni del quadro temporaneo, se previsto dai rispettivi regimi nazionali. 

Tale conversione può essere utilizzata, nel rispetto di condizioni rigorose, per cancellare prestiti o parti di essi a vantaggio dei debitori che non sono in condizione di rimborsarli.

Gli Stati membri possono anche istituire regimi che consentono di ristrutturare i prestiti, per esempio prorogandone la durata o abbassando i tassi di interesse applicabili, entro limiti specifici.

Inoltre, il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile sarà consentito fino al 31 dicembre 2022 e il sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023.