ABI: moratoria prestiti a Micro e PMI con richiesta PEC e specifica dichiarazione in autocertificazione
  • 30 marzo 2020

ABI: moratoria prestiti a Micro e PMI con richiesta PEC e specifica dichiarazione in autocertificazione

Prime istruzioni dell’Associazione bancaria sulle misure per la liquidità alle imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19

La Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare datata 24 marzo 2020 sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal c.d. “D.L. Cura Italia”, corredate dalle prime indicazioni fornite dal MEF-Ministero dell’economia e delle finanze con FAQ specifiche del 22 marzo 2020.

Come noto il D.L. 18/2020 ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a:

  • moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche e Intermediari Finanziari a micro, piccole e medie imprese
  • e sui nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI.

 

Nella Circolare ABI vengono chiariti aspetti di rilievo su dette iniziative: partiamo dalle Moratorie PMI.

Relativamente ai SOGGETTI BENEFICIARI (D.L. 18/2020, art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori - come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Secondo la definizione della Commissione Europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure l’impresa deve essere in bonis, vale a dire - come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso - che non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non-pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

 

Relativamente alle MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE BENEFICIARI (D.L. 18/2020, art. 56, co.3)

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel D.L. 18/2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020).

 

Relativamente alle MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D.L. 18/2020, articolo 56, co. 2):

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

  1. a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  2. b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  3. c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.

Nella circolare viene precisato che:

- per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;

- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;

- il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Lo stesso meccanismo di proroga automatica verrà applicato anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti.